Trattato Costitutivo
Statuto del SIPSE
Articoli fondamentali estratti dal Trattato del 24 maggio 2026.
ART. 1
Costituzione del sistema
Sono istituiti, con sede a Venezia (Palazzo Ducale) e a Ginevra (Svizzera), gli enti del Sistema in piena parità giuridica e funzionale con le istituzioni tradizionali: Corte Internazionale, FMP, BMP, P-QRNP e gli strumenti strategici (FREP, SMRC, CCJC, APVIR, SAR, OVSP, UPAT).
ART. 2
Natura giuridica
Le istituzioni sono costituite ai sensi del diritto all’autodeterminazione dei popoli, norma di jus cogens vincolante. Non richiedono alcun riconoscimento statale per la loro valida esistenza e operatività.
ART. 3
Popoli Fondatori
Popolo Veneto (OISP-001, emittente ZEC) e Popolo Italiano Autodeterminato — CLNI (OISP-002, emittente LIS). Hanno seggio permanente nel Consiglio Direttivo di ciascuna istituzione fino all’adesione di 20 Membri.
ART. 6
Giurisdizione esclusiva
Tutti i Membri accettano espressamente e incondizionatamente la giurisdizione esclusiva e obbligatoria della Corte per ogni controversia su Statuti, atti costitutivi, Carte dei Popoli e trattati conclusi tra Membri. Rinuncia espressa a ICJ, PCA e tribunali statali per le materie di competenza.
ART. 7
Competenza consultiva
La Corte ha competenza esclusiva per pareri consultivi su autodeterminazione, sovranità monetaria, sovranità sulle risorse, legittimità di debiti, trattati o atti unilaterali e compatibilità con jus cogens.
ART. 8
Efficacia delle decisioni
Le decisioni sono opponibili erga omnes, immediatamente esecutive tra le parti, corredate da Piano di Esecuzione e Monitoraggio Partecipato (PEMP). In caso di inadempimento: sospensione dei diritti di voto e dell’uso dei codici valuta.
ART. 12
Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli
Il DSPP è un paniere: 30% ZEC, 30% LIS, 20% risorse naturali quotate P-QRNP, 20% altre valute dei popoli. Utilizzabile per regolamenti internazionali, riserve e pagamenti di prestiti.
ART. 25
Principi fondamentali
Autodeterminazione economica, non discriminazione, trasparenza radicale (blockchain), sostenibilità, solidarietà tra i popoli.
ART. 27
Adesione
Aperta a popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi e Stati sovrani che sottoscrivano le Carte dei Popoli. L’adesione comporta automaticamente l’accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte.
ART. 28
Entrata in vigore
Il presente atto entra in vigore alla data della pubblicazione nel Registro Ufficiale dell’OISP e della notifica diplomatica. Fino all’elezione dei primi organi, i Popoli Fondatori esercitano l’amministrazione provvisoria.
