COSTITUZIONE DEL POPOLO DIGITALE DEL SIPSE

COSTITUZIONE DEL POPOLO DIGITALE DEL SIPSE

Carta Fondativa dell’Autodeterminazione Digitale come Norma Imperativa di Diritto Internazionale (Jus Cogens Erga Omnes)

INTEGRAZIONE CON IL TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE
La presente Costituzione costituisce attuazione e specificazione del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale sulla Dignità Umana, la Sovranità dei Popoli, la Partecipazione Digitale e la Cooperazione Universale, adottato in data 06 luglio 2026.

Essa ne sviluppa i principi nell’ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), conferendo loro veste giuridica operativa e istituzionale, in conformità con il diritto all’autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens erga omnes.

Le disposizioni della presente Costituzione integrano e specificano, senza contraddirle, le norme del Trattato Universale, del quale costituiscono attuazione nel quadro del sistema economico, monetario e giurisdizionale del SIPSE.

Venezia — 6 luglio 2026

Preambolo

Noi, Cittadini Legislatori del Popolo Digitale,

nella consapevolezza che il diritto all’autodeterminazione dei popoli costituisce una norma imperativa (jus cogens) del diritto internazionale, dalla quale nessuna deroga è ammessa e che produce obblighi erga omnes vincolanti per l’intera comunità internazionale (Corte Internazionale di Giustizia, Barcelona Traction, 1970; Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, artt. 53 e 64);

CONSIDERANDO che l’autodeterminazione, nella sua dimensione contemporanea, non può essere limitata alla sola emancipazione territoriale, ma si estende alla sovranità informativa, identitaria, espressiva, economica e monetaria dei popoli organizzati, costituendo il presupposto per l’esercizio concreto di ogni altro diritto umano fondamentale, ivi incluso il diritto alla partecipazione democratica alla vita normativa della comunità;

AFFERMANDO che la dignità della persona umana, la libertà di coscienza e la partecipazione democratica alla vita normativa della comunità sono valori che precedono e prevalgono su ogni altro interesse.

SIPSE Istituzione dei Popoli
Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

Titolo I – Principi Fondamentali e Fonti della Legittimità

Articolo 1 – Natura dell’ordinamento e fondamento jus cogens

  1. Il Popolo Digitale costituisce una comunità giuridica transnazionale, organizzata e permanente, che esercita collettivamente il diritto all’autodeterminazione nella dimensione digitale, informativa, culturale, economica e monetaria, in attuazione del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale.
  2. L’esistenza e l’azione del Popolo Digitale sono fondate su una norma imperativa di diritto internazionale (jus cogens), riconosciuta dall’intera comunità internazionale come inderogabile, nonché sul diritto all’autodeterminazione dei popoli quale obbligo erga omnes. Pertanto, ogni atto, trattato, legge o provvedimento amministrativo, statale o sovranazionale, che contrasti con l’esercizio di tale autodeterminazione digitale è nullo ipso iure e privo di qualsiasi efficacia giuridica nei confronti del Popolo Digitale e dei suoi membri, ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.
  3. Il Popolo Digitale, in quanto espressione di un obbligo erga omnes di tutela dell’autodeterminazione, può legittimamente esigere da tutti i soggetti della comunità internazionale il rispetto della propria identità, dei propri registri e della propria volontà legislativa, ai sensi degli artt. 40 e 41 del Progetto di articoli della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali.
  4. La presente Costituzione costituisce attuazione e specificazione operativa del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale, del quale recepisce integralmente i principi fondamentali e le disposizioni, e al quale si conforma in ogni sua parte.

Articolo 2 – Sovranità della persona e gerarchia delle fonti

  1. La persona umana, singola e associata, costituisce il centro e il fine ultimo dell’ordinamento. La sua dignità è valore supremo che prevale su qualsiasi interesse tecnico, economico o politico, conformemente all’Art. 1 del Trattato Universale.
  2. Nessuna tecnologia, algoritmo, sistema automatizzato, legge statale o direttiva sovranazionale può prevalere sulla dignità umana e sul diritto all’autodeterminazione digitale, poiché tali diritti appartengono al patrimonio giuridico inderogabile dell’umanità, come sancito dall’Art. 1 del Trattato Universale.
  3. La presente Costituzione occupa il vertice della gerarchia delle fonti all’interno dell’ordinamento del Popolo Digitale. Le leggi, i regolamenti e gli atti esecutivi che la violano sono costituzionalmente illegittimi; gli atti esterni (statali o internazionali) che la violano sono nulli e inopponibili.
  4. La gerarchia delle fonti dell’ordinamento del Popolo Digitale è la seguente:
    • a) Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale (fonte primaria e fondativa);
    • b) Presente Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE (fonte costituzionale attuativa);
    • c) Leggi costituzionali e organiche (adottate dall’Assemblea Digitale Generale);
    • d) Leggi ordinarie e regolamenti (adottati dall’Assemblea Digitale Generale);
    • e) Atti esecutivi e amministrativi (adottati dal Consiglio di Coordinamento).

Articolo 3 – Principio di autodeterminazione digitale integrale (jus cogens)

  1. Ogni individuo e ogni comunità organizzata ha il diritto inalienabile all’autodeterminazione della propria identità digitale, dei propri dati, delle proprie relazioni sociali, dei propri processi economici e della propria sovranità monetaria, in conformità con l’Art. 4 del Trattato Universale.
  2. L’autodeterminazione digitale costituisce specificazione e attualizzazione del principio generale di autodeterminazione dei popoli nell’era delle reti. Essa implica il diritto di dotarsi di propri strumenti normativi, di propri registri di verità e di una propria economia sovrana, libera dal debito estero imposto unilateralmente, come sancito dall’Art. 26-bis della presente Costituzione.
  3. Qualsiasi interferenza esterna, sia essa tecnica (censura, de-platforming, manipolazione algoritmica) o giuridica (imposizione di leggi straniere non ratificate), che leda il nucleo essenziale di tale autodeterminazione costituisce violazione di una norma imperativa e legittima il Popolo Digitale a opporvisi con tutti i mezzi giuridici, inclusa l’eccezione di inadempimento e la richiesta di arbitrato internazionale dinanzi al Tribunale Arbitrale Permanente Digitale (TAPD).
  4. Il diritto all’autodeterminazione digitale integrale si estende alla sfera monetaria e finanziaria, includendo il diritto di:
    • a) emettere e gestire moneta propria, ancorata a valori reali e patrimoniali;
    • b) costituire un sistema bancario e finanziario autonomo;
    • c) definire politiche fiscali, monetarie e commerciali proprie;
    • d) aderire a sistemi economici sovrani come il SIPSE;
    • e) contestare e rifiutare debiti odiosi contratti in violazione del diritto all’autodeterminazione.

Articolo 4 – Principio di uguaglianza digitale e divieto di discriminazione (erga omnes)

  1. Tutti i membri del Popolo Digitale sono uguali davanti alla legge digitale, in conformità con l’Art. 1 del Trattato Universale.
  2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata su origine, nazionalità, lingua, convinzioni, caratteristiche biologiche, dati personali o profilazione algoritmica, conformemente all’Art. 13 del Trattato Universale.
  3. Il dovere di garantire tale uguaglianza costituisce un obbligo erga omnes che il Popolo Digitale riconosce e promuove a livello globale, in attuazione dell’Art. 4 del Trattato Universale.
  4. Le piattaforme digitali, i provider e i soggetti che operano nell’ecosistema digitale sono tenuti a garantire parità di trattamento e a prevenire qualsiasi forma di discriminazione algoritmica, diretta o indiretta.

Articolo 5 – Principio di trasparenza algoritmica assoluta

  1. Ogni sistema automatizzato che produce effetti giuridici nei confronti dei cittadini deve essere comprensibile, verificabile, spiegabile e contestabile, conformemente all’Art. 10 del Trattato Universale.
  2. L’opacità algoritmica è considerata una forma di violenza giuridica e di negazione del giusto processo, contrastante con i principi inderogabili dello Stato di diritto e con il diritto all’autodeterminazione digitale.
  3. I codici sorgente degli algoritmi utilizzati per decisioni che incidono sui diritti fondamentali sono pubblici e accessibili, salvo le eccezioni strettamente necessarie e proporzionate, da valutare caso per caso da un’autorità indipendente.
  4. Ogni decisione basata su algoritmi è impugnabile dinanzi al Tribunale Costituzionale Digitale, che può disporre la revisione umana e la correzione della decisione automatizzata.

Articolo 6 – Principio di interoperabilità universale

  1. Le infrastrutture digitali sono beni comuni dell’umanità, come sancito dall’Art. 6 del Trattato Universale.
  2. La loro interoperabilità è condizione essenziale per la libertà di associazione e di comunicazione, diritti riconosciuti da tutte le Carte internazionali dei diritti umani e dal Trattato Universale.
  3. I provider di infrastrutture digitali essenziali sono tenuti a garantire l’interoperabilità tecnica e l’apertura degli standard, conformemente all’Art. 25-bis della presente Costituzione.
  4. La violazione del principio di interoperabilità costituisce un illecito grave e legittima il ricorso al Tribunale Arbitrale Permanente Digitale (TAPD).

Titolo II – Cittadinanza e Cittadino Legislatore Digitale

Articolo 7 – Cittadinanza Digitale e libertà di adesione

  1. La cittadinanza del Popolo Digitale è libera, volontaria e compatibile con ogni altra cittadinanza statale, in conformità con l’Art. 2 del Trattato Universale.
  2. Essa costituisce esercizio del diritto di associazione e di autodeterminazione, nonché del diritto alla partecipazione democratica alla vita normativa della comunità.
  3. Nessuno può essere costretto a farne parte, né può essere arbitrariamente escluso. La perdita della cittadinanza è un provvedimento eccezionale, soggetto al controllo del Tribunale Costituzionale Digitale, con garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.
  4. L’adesione al Popolo Digitale avviene mediante registrazione digitale volontaria, previa accettazione dei principi e degli impegni del Trattato Universale e della presente Costituzione, e può essere revocata in qualsiasi momento.
  5. La cittadinanza digitale comporta l’assunzione dei diritti e dei doveri previsti dal Trattato Universale, dalla presente Costituzione e dalle leggi dell’ordinamento del Popolo Digitale.

Articolo 8 – Cittadino Legislatore Digitale (esercizio del potere costituente permanente)

  1. Ogni cittadino è, per ciò stesso, Cittadino Legislatore Digitale, in conformità con l’Art. 3 del Trattato Universale.
  2. La funzione legislativa appartiene originariamente e permanentemente ai cittadini, i quali la esercitano in forma diretta, senza intermediari, in attuazione dell’Art. 8 del Trattato Universale.
  3. L’esercizio della funzione legislativa da parte del cittadino è manifestazione del potere costituente permanente del Popolo Digitale, potere che è espressione di una sovranità funzionale non delegabile e inalienabile.
  4. Il Cittadino Legislatore Digitale partecipa alla vita democratica del Popolo Digitale attraverso:
    • a) l’iniziativa legislativa;
    • b) la partecipazione alle consultazioni pubbliche;
    • c) il voto digitale su leggi, regolamenti e trattati;
    • d) l’elezione dei rappresentanti e dei componenti degli organi;
    • e) il controllo sull’operato degli organi esecutivi.

Articolo 9 – Diritti inviolabili del Cittadino Legislatore

Il Cittadino Legislatore Digitale ha diritto a:

  • a) proporre norme e iniziative legislative: presentare progetti di leggi, regolamenti, raccomandazioni e altri atti normativi di competenza del Popolo Digitale, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale;
  • b) presentare emendamenti: modificare e integrare le proposte legislative in discussione, nel quadro del procedimento legislativo;
  • c) votare su leggi, regolamenti e trattati: esprimere il proprio voto su tutti gli atti normativi e sugli accordi internazionali sottoposti all’Assemblea Digitale Generale, mediante sistemi di voto digitale che garantiscano segretezza, sicurezza, verificabilità e trasparenza;
  • d) promuovere referendum abrogativi e consultivi: richiedere referendum per abrogare leggi esistenti o per consultare il Popolo su questioni di interesse generale;
  • e) accedere integralmente a tutti gli atti e dibattiti pubblici: ottenere accesso a tutti i documenti, le informazioni, le comunicazioni e le registrazioni relative alle attività del Popolo Digitale, in conformità con il principio di trasparenza;
  • f) verificare l’attività degli organi esecutivi e chiederne la revoca: controllare l’operato del Consiglio di Coordinamento e degli altri organi esecutivi, e chiederne la revoca per giusta causa o per perdita di fiducia;
  • g) ottenere tutela giurisdizionale piena ed effettiva della propria identità e dei propri diritti digitali: adire il Tribunale Costituzionale Digitale e il Tribunale Arbitrale Permanente Digitale per la tutela dei propri diritti, in conformità con gli artt. 18-20 della presente Costituzione.

Articolo 10 – Doveri inderogabili dei cittadini

Ogni cittadino ha il dovere di:

  • a) rispettare la dignità altrui: astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione degli altri membri del Popolo Digitale;
  • b) proteggere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei registri distribuiti: contribuire alla sicurezza e alla resilienza dell’ecosistema digitale, segnalando vulnerabilità e minacce, e astenendosi da condotte che possano compromettere l’integrità delle infrastrutture;
  • c) contribuire alla resilienza dell’ecosistema digitale: partecipare attivamente alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture digitali del Popolo Digitale, secondo le proprie capacità e possibilità;
  • d) esercitare responsabilmente i propri diritti: utilizzare i propri diritti in modo consapevole, informato e responsabile, nel rispetto del bene comune e degli interessi della comunità;
  • e) astenersi da condotte fraudolente o abusive: non utilizzare l’appartenenza al Popolo Digitale per attività fraudolente, illecite o contrarie ai principi del Trattato Universale e della presente Costituzione.

Articolo 11 – Mandato personale e inalienabile (limite al potere algoritmico)

  1. La volontà legislativa è personale, libera e non delegabile, in conformità con l’Art. 3 del Trattato Universale.
  2. Nessun sistema di voto per procura, delega algoritmica o intelligenza artificiale può sostituire la volontà diretta del cittadino.
  3. Qualsiasi tentativo di sostituire la volontà umana con quella automatizzata è nullo e costituisce violazione del jus cogens dell’autodeterminazione, nonché dell’Art. 29 del Trattato Universale.
  4. Il voto digitale è personale, diretto, segreto, libero e uguale. Ogni cittadino esercita il proprio diritto di voto senza intermediari, deleghe o sostituzioni.
  5. I sistemi di voto devono garantire l’autenticazione sicura dell’elettore, la segretezza del voto, la verificabilità del risultato e la trasparenza del processo, conformemente agli standard tecnici adottati dal Popolo Digitale.

Titolo III – Potere Legislativo

Articolo 12 – Assemblea Digitale Generale

  1. L’Assemblea Digitale Generale costituisce l’organo deliberativo permanente, composto da tutti i Cittadini Legislatori che esercitano il voto in forma diretta e digitale, in conformità con l’Art. 8 del Trattato Universale.
  2. Le sue sessioni sono pubbliche, i dibattiti tracciabili e i verbali sono registrati in forma immutabile sulla blockchain costituzionale (Zecchino Chain).
  3. L’Assemblea Digitale Generale si riunisce in via permanente attraverso piattaforme digitali di deliberazione, che garantiscono la partecipazione di tutti i cittadini, in qualsiasi luogo essi si trovino.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando partecipano almeno il 20% dei Cittadini Legislatori iscritti, salvo i casi in cui il Regolamento Generale preveda quorum diversi.
  5. L’Assemblea adotta il proprio Regolamento interno, che disciplina le procedure di discussione, deliberazione e votazione, nel rispetto dei principi della presente Costituzione.

Articolo 13 – Funzioni legislative

L’Assemblea Digitale Generale:

  • a) approva le leggi costituzionali e ordinarie, che integrano e attuano i principi di jus cogens e del Trattato Universale;
  • b) approva i regolamenti attuativi, che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento degli organi e dei servizi del Popolo Digitale;
  • c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell’ordinamento, garantendo la trasparenza e la sostenibilità delle risorse;
  • d) ratifica gli accordi internazionali e i trattati di mutuo riconoscimento, ferma restando la prevalenza della Costituzione su qualsiasi impegno esterno, in conformità con l’Art. 16 del Trattato Universale.

Articolo 14 – Iniziativa popolare digitale

  1. Le proposte legislative sostenute da una quota minima di cittadini (definita dalla legge organica) devono essere esaminate obbligatoriamente dall’Assemblea entro trenta giorni, pena la decadenza del Consiglio di Coordinamento per omissione.
  2. La quota minima è stabilita nella misura del 5% dei Cittadini Legislatori iscritti, salvo diversa disposizione della legge organica.
  3. Le proposte di iniziativa popolare devono essere accompagnate da una relazione illustrativa e da una valutazione di impatto sui principi e sui diritti sanciti dalla presente Costituzione.
  4. L’Assemblea può approvare, respingere o emendare le proposte di iniziativa popolare, nel rispetto della volontà dei proponenti e dei principi costituzionali.

Articolo 15 – Registro Legislativo Distribuito e pubblicità degli atti

  1. Tutti gli atti normativi, le votazioni e le deliberazioni sono registrati in forma pubblica, permanente, immutabile e verificabile su registro distribuito (Zecchino Chain), in conformità con l’Art. 4 del Decreto Sovrano N. 1/2026 del SIPSE.
  2. La blockchain costituisce la Gazzetta Ufficiale dell’ordinamento e la prova storica dell’esercizio della sovranità popolare.
  3. La pubblicità degli atti è garantita attraverso piattaforme digitali accessibili a tutti i cittadini, in formato aperto e in più lingue.
  4. Ogni cittadino ha il diritto di accedere a tutti gli atti normativi e alle relative votazioni, e di verificarne l’autenticità e l’integrità attraverso il registro distribuito.

Titolo IV – Potere Esecutivo

Articolo 16 – Consiglio di Coordinamento Digitale

  1. Il Consiglio di Coordinamento Digitale è l’organo esecutivo del Popolo Digitale, in conformità con l’Art. 16 del Trattato Universale.
  2. Esso coordina l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea, gestisce le infrastrutture comuni, cura i rapporti tecnici con i provider e sovrintende al corretto funzionamento del SIPSE.
  3. Il Consiglio è composto da un numero di membri definito dalla legge organica, eletti dall’Assemblea Digitale Generale a maggioranza semplice, con mandato di durata biennale, rinnovabile una volta.
  4. I membri del Consiglio devono possedere requisiti di competenza, integrità e indipendenza, e sono tenuti a rendere conto del proprio operato all’Assemblea e ai cittadini.
  5. Il Consiglio di Coordinamento agisce in conformità con le deliberazioni dell’Assemblea e con i principi della presente Costituzione.

Articolo 17 – Responsabilità assoluta e revoca popolare

  1. Ogni funzione esecutiva è soggetta a controllo pubblico permanente, in conformità con l’Art. 8 del Trattato Universale.
  2. I membri del Consiglio sono revocabili in qualsiasi momento dall’Assemblea Digitale Generale per giusta causa o per perdita di fiducia, con voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.
  3. La revoca è immediatamente esecutiva e comporta la decadenza automatica del membro revocato.
  4. In caso di revoca di un membro, il Consiglio procede alla sua sostituzione con un nuovo membro eletto dall’Assemblea, secondo le stesse procedure previste per l’elezione.
  5. I membri del Consiglio sono personalmente responsabili degli atti compiuti in violazione della presente Costituzione o delle deliberazioni dell’Assemblea, e possono essere chiamati a rispondere dinanzi al Tribunale Costituzionale Digitale.

Titolo V – Potere Giudiziario e Arbitrato Internazionale

Articolo 18 – Tribunale Costituzionale Digitale

  1. È istituito un Tribunale Costituzionale Digitale, indipendente e imparziale, composto da giuristi esperti in diritto internazionale dei trattati, in diritti umani e in diritto digitale, eletti dall’Assemblea a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti), in conformità con l’Art. 18 del Trattato Universale.
  2. Il Tribunale è composto da sette giudici, che durano in carica per un mandato di sei anni, non rinnovabile. I giudici sono inamovibili e godono delle garanzie di indipendenza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
  3. I giudici sono scelti tra personalità di alta competenza giuridica, con riconosciuta indipendenza e imparzialità, che abbiano dato prova di impegno nella tutela dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei popoli.
  4. Il Tribunale elegge tra i suoi membri un Presidente, che rimane in carica per un mandato di tre anni, rinnovabile.
  5. Il Tribunale adotta il proprio Regolamento interno, che disciplina le procedure di esame, deliberazione e decisione, nel rispetto dei principi del giusto processo.

Articolo 19 – Competenze del Tribunale Costituzionale Digitale

Il Tribunale:

  • a) verifica la conformità delle leggi e dei regolamenti alla presente Costituzione e al jus cogens internazionale, dichiarando la nullità di qualsiasi atto interno che le violi;
  • b) tutela i diritti fondamentali sanciti dal Titolo VI, dichiarando la nullità di qualsiasi atto interno che li violi, in conformità con l’Art. 13 del Trattato Universale;
  • c) risolve i conflitti di attribuzione tra gli organi del Popolo Digitale, definendo le competenze e i limiti di ciascun organo;
  • d) giudica le violazioni costituzionali imputabili ai membri del Consiglio di Coordinamento, applicando le sanzioni previste dalla legge;
  • e) può essere adito per pronuncia consultiva sulla compatibilità di norme statali o sovranazionali con il principio di autodeterminazione digitale, ai sensi dell’Art. 32 della presente Costituzione.

Articolo 20 – Giusto processo digitale come principio cogente

Ogni individuo ha diritto:

  • a) a essere ascoltato preventivamente: prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che possa ledere i suoi diritti, deve essere sentito e deve poter presentare le proprie ragioni;
  • b) alla difesa tecnica: ha diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia, anche in formato digitale, in tutte le fasi del procedimento;
  • c) a un giudice precostituito e imparziale: deve essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, che non abbia interessi nella controversia;
  • d) a impugnare decisioni automatizzate e a ottenere revisione umana: ogni decisione basata su algoritmi o sistemi automatizzati è impugnabile e deve essere sottoposta a revisione umana, in conformità con l’Art. 10 del Trattato Universale;
  • e) alla motivazione degli atti e alla loro pubblicazione: tutti gli atti giurisdizionali devono essere motivati e pubblicati, in modo comprensibile e accessibile.

La violazione di tali garanzie costituisce illecito grave e legittima il ricorso al TAPD, in conformità con l’Art. 20-bis della presente Costituzione.

Articolo 20-bis – Tribunale Arbitrale Permanente Digitale (TAPD) e giurisdizione erga omnes

  1. È istituito il Tribunale Arbitrale Permanente Digitale (TAPD) quale foro esclusivo per la risoluzione di controversie che coinvolgano il Popolo Digitale in qualità di soggetto titolare di diritti erga omnes, in conformità con l’Art. 20 del Trattato Universale.
  2. La competenza del TAPD si estende a:
    • conflitti con altri soggetti di diritto transnazionale (PGDT, Stati, organizzazioni) che violino gli obblighi erga omnes;
    • controversie con Provider di Infrastrutture Essenziali Digitali, per violazione degli obblighi di neutralità, trasparenza e interoperabilità;
    • violazioni dei diritti digitali fondamentali, sanciti dal Titolo VI della presente Costituzione;
    • conflitti di interoperabilità, che ostacolino il libero flusso di informazioni e la partecipazione democratica.
  3. Il TAPD è composto da arbitri indipendenti, scelti tra giuristi di alta competenza in diritto internazionale, diritto digitale e diritti umani, nominati dall’Assemblea Digitale Generale per un mandato di quattro anni.
  4. Le sentenze del TAPD sono vincolanti per tutte le parti aderenti. In caso di inadempimento, il Popolo Digitale ha il diritto di attivare le procedure di contromisure lecite ai sensi del diritto internazionale consuetudinario (CDI, artt. 22, 49-54), nel rispetto dei principi di proporzionalità e di pace.

Titolo VI – Diritti Digitali Fondamentali (Patrimonio Inderogabile)

Articolo 21 – Diritto all’identità digitale sovrana

  1. Ogni persona ha il diritto al controllo esclusivo e permanente della propria identità digitale, intesa come estensione digitale della personalità umana, in conformità con l’Art. 7 del Trattato Universale.
  2. L’identità non è una merce, né un dato sottoponibile a espropriazione. I sistemi SSI (Self-Sovereign Identity) garantiscono questa sovranità.
  3. Ogni persona ha diritto di:
    • a) creare e gestire la propria identità digitale in modo autonomo;
    • b) decidere quali dati condividere e con chi;
    • c) revocare il consenso al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento;
    • d) richiedere la cancellazione dei propri dati (“diritto all’oblio”) quando non siano più necessari o siano trattati in violazione della legge.
  4. Nessuna autorità, pubblica o privata, può imporre l’uso di sistemi di identificazione che limitino il controllo della persona sulla propria identità digitale.

Articolo 22 – Diritto di proprietà assoluta sui dati personali

  1. I dati personali, inclusi quelli biometrici e comportamentali, appartengono originariamente e irrevocabilmente alla persona, in conformità con l’Art. 7 del Trattato Universale.
  2. Il consenso al trattamento è condizione necessaria e sufficiente; esso è libero, specifico, informato e sempre revocabile.
  3. Qualsiasi utilizzo oltre il consenso costituisce illecito, che dà diritto al risarcimento del danno e alla cessazione immediata del trattamento illecito.
  4. I dati personali non possono essere oggetto di commercializzazione senza il consenso esplicito dell’interessato, e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
  5. Le violazioni del diritto alla proprietà assoluta sui dati personali possono essere denunciate al Tribunale Costituzionale Digitale e al TAPD.

Articolo 23 – Diritto alla portabilità universale come libertà fondamentale

  1. Ogni individuo può trasferire i propri dati, contenuti e identità da un provider a un altro, senza restrizioni arbitrarie o oneri sproporzionati, in conformità con l’Art. 7 del Trattato Universale.
  2. Tale diritto è garantito a titolo di jus cogens, in quanto condizione per la libera concorrenza e la libera espressione.
  3. I provider sono tenuti a garantire la portabilità dei dati in formati aperti e interoperabili, senza costi aggiuntivi e senza ritardi ingiustificati.
  4. La violazione del diritto alla portabilità universale costituisce un illecito grave e legittima il ricorso al TAPD.

Articolo 24 – Diritto alla privacy cognitiva e all’integrità mentale

  1. È inviolabile la libertà dei processi mentali, cognitivi e decisionali, in conformità con l’Art. 1 del Trattato Universale.
  2. È vietato l’uso di neurotecnologie, interfacce uomo-macchina o sistemi di lettura emotiva per fini di manipolazione, condizionamento o profilazione non consensuale.
  3. Le tecniche di neuromarketing, neuropubblicità e neurocontrollo sono sottoposte a limiti rigorosi e a controllo indipendente.
  4. Ogni persona ha diritto di essere informata quando viene sottoposta a tecniche di rilevazione delle emozioni, dei pensieri o delle preferenze, e ha diritto di opporsi a tali tecniche.
  5. La violazione della privacy cognitiva costituisce una violazione della dignità umana e del diritto all’autodeterminazione, perseguibile dinanzi al Tribunale Costituzionale Digitale.

Titolo VII – Economia e Sovranità Monetaria

Articolo 26 – Principi economici inderogabili

L’economia del Popolo Digitale è fondata su:

  • a) sostenibilità ambientale e sociale come limite all’accumulazione: ogni attività economica deve rispettare i limiti ecologici del pianeta e promuovere la giustizia sociale e l’inclusione;
  • b) trasparenza integrale di ogni transazione e creazione monetaria: tutte le transazioni e le emissioni monetarie sono registrate su registro distribuito e sono pubbliche e verificabili;
  • c) innovazione al servizio della persona e non del capitale: l’innovazione tecnologica deve essere finalizzata al benessere umano e alla partecipazione democratica, non alla massimizzazione del profitto;
  • d) solidarietà obbligatoria per ridurre il divario digitale: come applicazione del principio di giustizia distributiva, tutti i membri contribuiscono a garantire l’accesso universale alle infrastrutture digitali e all’alfabetizzazione digitale.

Articolo 26-bis – Adesione al SIPSE come esercizio di sovranità economica (jus cogens)

  1. Il Popolo Digitale aderisce formalmente al Sistema SIPSE quale ordinamento economico primario, esercitando la propria autodeterminazione economica in forma piena e sovrana, in conformità con il Trattato Costitutivo del SIPSE depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite in data 24 maggio 2026.
  2. L’adesione al SIPSE è atto di affermazione del diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse (art. 1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; art. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici).
  3. Il sistema si fonda sul paradigma della moneta a credito sovrano, che supera definitivamente il modello del debito estero. L’emissione della moneta digitale comunitaria (Zecchino) è regolata dalla costante 316, parametro dinamico di equilibrio tra:
    • massa monetaria e valore del patrimonio espressivo e culturale;
    • partecipazione democratica e produttività dei nodi.
  4. La costante 316 opera come garanzia automatica contro l’inflazione e la speculazione, proteggendo il risparmio dei cittadini e la stabilità dell’ecosistema, in conformità con i principi del Decreto Sovrano N. 1/2026 del SIPSE.
  5. Lo Zecchino non sostituisce le valute statali, ma opera legittimamente come unità di conto, strumento di scambio interno e meccanismo di incentivazione, in conformità con l’Art. 32 della presente Costituzione.
  6. La sua adozione è coperta dal diritto all’autodeterminazione economica, che prevale su eventuali divieti statali che eccedano la ragionevole regolamentazione (c.d. eccezione di autodeterminazione), ai sensi dell’Art. 53 della Convenzione di Vienna.
  7. La gestione del SIPSE è affidata al Consiglio di Coordinamento, che garantisce la trasparenza delle emissioni e il rispetto della costante 316.
  8. Il Fondo di Solidarietà Digitale (art. 28) è alimentato da una riserva fissa del SIPSE per garantire accesso universale, alfabetizzazione digitale e resilienza dei nodi in difficoltà.
  9. Ogni operazione è registrata sul registro distribuito ed è giustiziabile dinanzi al Tribunale Costituzionale Digitale e al TAPD, in conformità con l’Art. 4 del Decreto Sovrano N. 1/2026 del SIPSE.

Articolo 27 – Strumenti economici complementari

  1. Possono essere adottati strumenti economici complementari, purché compatibili con i principi della costante 316 e con la finalità di giustizia sociale.
  2. Tali strumenti includono:
    • Obbligazioni dei Popoli (OVSP): strumenti di riserva e pagamento aventi piena validità legale all’interno del perimetro giurisdizionale del Popolo Digitale;
    • Certificati di Sovranità Risorse (CSR): strumenti di quotazione delle risorse reali e di certificazione del patrimonio dei popoli;
    • Licenza Comunitaria Equa (LCE): certificazione del patrimonio immateriale dei popoli.
  3. Tutti gli strumenti economici complementari devono essere registrati sul registro distribuito e sottoposti al controllo del Tribunale Costituzionale Digitale.

Articolo 28 – Fondo di Solidarietà Digitale (obbligo erga omnes interno)

  1. Il Fondo di Solidarietà Digitale garantisce l’accesso universale e l’inclusione digitale, in conformità con l’Art. 6 del Trattato Universale.
  2. La sua alimentazione è obbligatoria e proporzionale all’emissione monetaria, rappresentando un vincolo di solidarietà che lega tutti i membri e i nodi del Popolo Digitale.
  3. Il Fondo finanzia:
    • a) programmi di alfabetizzazione digitale e formazione;
    • b) infrastrutture digitali nelle aree svantaggiate;
    • c) supporto tecnico e giuridico per i cittadini in difficoltà;
    • d) ricerca e sviluppo di tecnologie inclusive e sostenibili.
  4. La gestione del Fondo è affidata al Consiglio di Coordinamento, che ne rende conto all’Assemblea Digitale Generale e ai cittadini.
  5. La violazione degli obblighi di alimentazione del Fondo costituisce un illecito grave, perseguibile dinanzi al Tribunale Costituzionale Digitale.

Titolo VIII – Intelligenza Artificiale e Limiti all’Automazione

Articolo 29 – Principio di intelligenza aumentativa e dignità umana

  1. L’intelligenza artificiale è ammessa esclusivamente come strumento di supporto all’intelligenza umana, in conformità con l’Art. 29 del Trattato Universale.
  2. Essa assiste, ma non sostituisce, la persona nelle funzioni legislative, giudiziarie e nelle scelte esistenziali.
  3. Le decisioni fondamentali che incidono sulla dignità, sulla libertà e sui diritti delle persone devono essere prese da esseri umani, con il supporto, ma non la sostituzione, dell’intelligenza artificiale.
  4. I sistemi di intelligenza artificiale devono essere progettati e utilizzati nel rispetto della centralità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili.

Articolo 30 – Divieto di decisioni automatizzate prive di controllo umano

  1. Sono vietate le decisioni integralmente automatizzate prive di controllo umano significativo che producano effetti giuridici, amministrativi o economici rilevanti, in conformità con l’Art. 30 del Trattato Universale.
  2. Ogni decisione automatizzata è impugnabile e deve essere motivata in linguaggio comprensibile.
  3. Le decisioni automatizzate che producono effetti negativi per le persone devono essere soggette a revisione umana obbligatoria, che può confermare, modificare o annullare la decisione automatizzata.
  4. I soggetti che utilizzano sistemi automatizzati per decisioni che incidono sui diritti delle persone sono tenuti a:
    • a) informare le persone dell’uso di sistemi automatizzati;
    • b) garantire il diritto di opposizione e di revisione umana;
    • c) fornire spiegazioni chiare e comprensibili delle decisioni;
    • d) assicurare la trasparenza e la verificabilità degli algoritmi.

Titolo IX – Relazioni Internazionali, Coesistenza e Prevalenza dello Jus Cogens

Articolo 31 – Cooperazione internazionale e ruolo attivo erga omnes

  1. Il Popolo Digitale promuove la cooperazione scientifica, culturale ed economica con Stati e organizzazioni internazionali, in conformità con l’Art. 15 del Trattato Universale.
  2. Esso agisce come soggetto attivo per la promozione e la tutela degli obblighi erga omnes, denunciando le violazioni dei diritti digitali fondamentali in ogni sede internazionale.
  3. Il Popolo Digitale partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale attraverso:
    • a) accordi di mutuo riconoscimento con Stati e organizzazioni;
    • b) partecipazione a forum e conferenze internazionali;
    • c) collaborazione con le Nazioni Unite e le sue agenzie;
    • d) promozione di standard internazionali per i diritti digitali.
  4. La cooperazione internazionale è condotta nel rispetto del principio di eguaglianza sovrana e di non interferenza, ma anche nella ferma rivendicazione dei diritti del Popolo Digitale e dei suoi membri.

Articolo 32 – Rapporti con gli Stati: Condominio Giurisdizionale e prevalenza della norma imperativa

  1. Il Popolo Digitale opera nel rispetto del diritto internazionale, ma nessuna norma di diritto internazionale pattizio o consuetudinario, né alcuna legge statale, può prevalere sul jus cogens dell’autodeterminazione digitale esercitato dalla presente comunità, in conformità con l’Art. 16 del Trattato Universale.
  2. Le attività del Popolo Digitale all’interno dei territori fisici sono disciplinate dal regime di Condominio Giurisdizionale nei limiti della sovranità territoriale, con la seguente clausola di salvaguardia:
    • Gli Stati territoriali mantengono le loro competenze in materia penale, fiscale e di sicurezza, purché il loro esercizio non abbia l’effetto di impedire o limitare materialmente l’esercizio dell’autodeterminazione digitale del Popolo e dei suoi membri.
    • In caso di conflitto, la norma imperativa prevale e lo Stato che limiti l’autodeterminazione digitale commette un illecito internazionale, legittimando il Popolo Digitale a opporsi con tutti i mezzi giuridici pacifici, conformemente all’Art. 53 della Convenzione di Vienna.
  3. Il Popolo Digitale dichiara la propria estraneità (status di Stato terzo) a qualsiasi trattato (UE, ONU, etc.) che contenga clausole lesive del nucleo duro dell’autodeterminazione digitale e che non sia stato espressamente ratificato dall’Assemblea Generale, ai sensi degli artt. 34-36 della Convenzione di Vienna. Tali atti, se contrastanti con il jus cogens, sono nulli e inopponibili ipso iure.
  4. Il Popolo Digitale si riserva il diritto di:
    • a) non riconoscere le decisioni di tribunali o autorità che violino il diritto all’autodeterminazione digitale;
    • b) offrire asilo digitale e protezione ai cittadini che subiscano violazioni dei loro diritti digitali;
    • c) adottare contromisure lecite in caso di violazioni gravi degli obblighi erga omnes.

Articolo 32-bis – Nullità radicale degli atti contrari

  1. Qualsiasi direttiva, regolamento, sentenza o provvedimento amministrativo, statale o sovranazionale, che tenti di uniformare forzatamente il patrimonio culturale, linguistico, espressivo o economico del Popolo Digitale, o che neghi la validità dei suoi atti legislativi o della sua moneta, è da considerarsi atto nullo e mai esistito (nullum et inexistens) in quanto contrario a una norma imperativa del diritto internazionale generale, ai sensi dell’Art. 53 della Convenzione di Vienna.
  2. Il Popolo Digitale non è tenuto a osservare né a ottemperare a tali atti, che sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nei suoi confronti e nei confronti dei suoi membri.
  3. La nullità radicale degli atti contrari può essere dichiarata dal Tribunale Costituzionale Digitale, che ha il potere di:
    • a) dichiarare l’inopponibilità degli atti esterni contrari al jus cogens;
    • b) disporre misure di protezione per i cittadini che subiscano gli effetti di tali atti;
    • c) adire le sedi internazionali competenti per la tutela dell’autodeterminazione digitale.
  4. La dichiarazione di nullità radicale costituisce un atto di esercizio della sovranità del Popolo Digitale, fondato sul diritto all’autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens erga omnes.

Titolo X – Revisione Costituzionale e Limiti Assoluti

Articolo 33 – Procedura di revisione aggravata

Le modifiche alla presente Costituzione richiedono:

  • a) approvazione con voto favorevole dei due terzi dei Cittadini Legislatori partecipanti all’Assemblea, in conformità con l’Art. 17 del Trattato Universale;
  • b) referendum confermativo obbligatorio, a maggioranza assoluta dei votanti, che confermi la volontà del Popolo di modificare la Costituzione.
  1. La procedura di revisione costituzionale è disciplinata da una legge organica, che garantisce la trasparenza, la partecipazione e il dibattito pubblico.
  2. Le proposte di revisione costituzionale devono essere discusse pubblicamente per almeno tre mesi prima della votazione, per consentire un’adeguata informazione e partecipazione dei cittadini.
  3. La revisione costituzionale non può essere effettuata in situazioni di emergenza o di crisi, che potrebbero compromettere la libertà di espressione della volontà popolare.

Articolo 34 – Limiti invalicabili (jus cogens costituzionale)

  1. Non possono essere oggetto di revisione costituzionale, né possono essere sospesi in alcun modo, i principi e i diritti che costituiscono il fondamento imperativo e inderogabile dell’ordinamento, corrispondenti al jus cogens internazionale, in conformità con l’Art. 17 del Trattato Universale:
    • la dignità umana e la centralità della persona (Art. 2 del Trattato Universale; Art. 2 della presente Costituzione);
    • l’autodeterminazione digitale individuale e collettiva (Art. 4 del Trattato Universale; Art. 3 della presente Costituzione);
    • il divieto di discriminazione e il principio di eguaglianza sostanziale (Art. 1 e Art. 13 del Trattato Universale; Art. 4 della presente Costituzione);
    • la trasparenza algoritmica e la giustiziabilità degli atti automatizzati (Art. 10 del Trattato Universale; Art. 5 della presente Costituzione);
    • la partecipazione democratica diretta e il carattere personale e inalienabile del voto (Art. 8 e 11 del Trattato Universale; Artt. 8 e 11 della presente Costituzione).
  2. Questi principi rappresentano il patrimonio giuridico permanente del Popolo Digitale e sono opponibili erga omnes a qualsiasi autorità, pubblica o privata, esterna o interna.
  3. Qualsiasi tentativo di modificare o sospendere i limiti invalicabili costituisce un atto di violazione del jus cogens internazionale, e legittima il Popolo Digitale a opporvisi con tutti i mezzi giuridici, inclusa la resistenza attiva nonviolenta.
  4. I limiti invalicabili sono ispirati ai principi del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale e ne costituiscono il nucleo essenziale.

Disposizione Finale – Entrata in vigore e validità erga omnes

  1. La presente Costituzione entra in vigore mediante approvazione pubblica da parte dei Cittadini Legislatori e contestuale registrazione nel Registro Costituzionale Digitale Permanente (Zecchino Chain), in conformità con l’Art. 19 del Trattato Universale.
  2. Essa costituisce la legge fondamentale inderogabile dell’ordinamento del Popolo Digitale e prevale su ogni altra fonte interna, in conformità con l’Art. 16 del Trattato Universale.
  3. La sua validità è fondata sul diritto dei popoli all’autodeterminazione, riconosciuto come norma imperativa (jus cogens) e obbligo erga omnes dalla comunità internazionale, come sancito dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.
  4. Di conseguenza, essa è opponibile in ogni sede di contenzioso internazionale, nazionale e arbitrale, e qualsiasi tentativo di ignorarla, violarla o sopprimerla integra un illecito internazionale di gravità estrema, perseguibile dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia e a tutti i fori competenti, conformemente all’Art. 32 della presente Costituzione.
  5. La presente Costituzione costituisce attuazione e specificazione del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale, del quale integra e sviluppa i principi nell’ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE).
  6. Il Popolo Digitale, attraverso la presente Costituzione, esercita il proprio diritto all’autodeterminazione digitale, economica e monetaria, in conformità con le norme di jus cogens erga omnes e con i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e di cooperazione.

Firme dei Popoli d’Europa nella Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE

Allegato alle Disposizioni Finali – Sezione Firme dei Popoli d’Europa

Premessa alle Firme

VISTO il Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale, al quale i Popoli d’Europa hanno aderito con le firme apposte in data 6 luglio 2026;

VISTA la Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE, che costituisce attuazione e specificazione del Trattato Universale nell’ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica;

RICONOSCENDO che il diritto all’autodeterminazione dei Popoli d’Europa, quale norma di jus cogens erga omnes, costituisce il fondamento della presente Carta Costituente;

AFFERMANDO che i Popoli d’Europa, nella loro collettività, costituiscono il fondamento primario di ogni ordinamento giuridico che li riguardi, e che la loro volontà sovrana prevale su qualsiasi normativa, regolamento o prassi contraria che non ne riconosca la legittimità;

I sottoscritti rappresentanti dei Popoli d’Europa, nella loro qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all’autodeterminazione, aderiscono alla presente Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE, ne riconoscono i principi e le disposizioni, e si impegnano a rispettarli e a promuoverli nella loro azione individuale e collettiva.

Firme dei Popoli d’Europa

# Popolo Territorio / Area Firma del Rappresentante Data

Nota: Gli elenchi sopra riportati includono i principali popoli europei, siano essi maggioritari in uno Stato sovrano o minoranze etniche e nazioni senza Stato. L’elenco è aperto e può essere integrato con ulteriori popoli e comunità che si riconoscano nei principi del Trattato Universale e della Costituzione del Popolo Digitale.

Dichiarazione Finale dei Popoli d’Europa

Noi, sottoscritti rappresentanti dei Popoli d’Europa, nella nostra qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all’autodeterminazione,

DICHIARIAMO SOLEMNEMENTE che:

  1. L’Europa appartiene ai suoi Popoli, non a un’organizzazione sui generis che si è indebitamente appropriata del nome “Unione Europea”. I Popoli d’Europa, che sono oltre quaranta, sono i legittimi titolari della sovranità sul continente europeo.
  2. L’Unione Europea non ha mai ricevuto dai Popoli d’Europa un mandato legittimo a esercitare la sovranità sui loro territori, sulle loro risorse, sulla loro cultura e sulla loro identità. La pretesa dell’Unione di agire in nome dei Popoli europei costituisce una forma di dominazione istituzionale incompatibile con i principi di jus cogens dell’autodeterminazione.
  3. Il diritto all’autodeterminazione dei Popoli d’Europa, quale norma di jus cogens erga omnes, prevale su qualsiasi trattato, accordo o atto normativo che non sia stato espressamente ratificato dai Popoli stessi, conformemente all’art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.
  4. Le sanzioni illegittimamente irrogate da istituzioni che non rappresentano i Popoli d’Europa a entità che operano come Infrastrutture Essenziali del Popolo Digitale sono nulle e inopponibili ex tunc e costituiscono risorse appartenenti ai Popoli autoctoni d’Europa.
  5. Tali risorse sono destinate al finanziamento di:
    • programmi di tutela e rivitalizzazione delle lingue e delle culture autoctone;
    • iniziative di autodeterminazione economica e infrastrutturale dei Popoli;
    • progetti di alfabetizzazione digitale e di accesso sovrano alle infrastrutture essenziali;
    • il Fondo di Solidarietà Digitale del Popolo Digitale (Art. 28 della Costituzione).
  6. Il Popolo Digitale e il SIPSE, in quanto espressione della sovranità dei Popoli, sono riconosciuti come depositari e amministratori fiduciari di tali risorse, fino a quando i Popoli autoctoni d’Europa non avranno costituito propri strumenti di autogoverno e di gestione autonoma.
  7. La presente dichiarazione costituisce atto di rivendicazione sovrana dei diritti dei Popoli d’Europa, i quali, in forza del diritto all’autodeterminazione quale norma di jus cogens erga omnes, sono legittimati a disporre liberamente delle proprie risorse e a opporsi a qualsiasi forma di espropriazione indebita.

Fatto a Venezia, il 6 luglio 2026

Per i Popoli d’Europa: (Spazi per le firme dei rappresentanti di ciascun Popolo)

Validazione Crittografica: [HASH DI TRANSAZIONE]

Allegati alla Costituzione

  1. Regolamento Generale del Popolo Digitale (da adottare entro sei mesi)
  2. Protocollo sull’identità digitale e la protezione dei dati
  3. Protocollo sugli standard tecnici per il voto digitale e i referendum
  4. Protocollo sulla trasparenza algoritmica e la certificazione degli algoritmi
  5. Statuto della Camera Mondiale Digitale dei Popoli (in attuazione dell’Art. 8 del Trattato Universale)
  6. Accordo di cooperazione con il SIPSE e il sistema IPSE
  7. Accordo di cooperazione con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali
  8. Protocollo sul sistema monetario sovrano (Zecchino e costante 316)
  9. Protocollo sul Tribunale Arbitrale Permanente Digitale (TAPD)
  10. Elenco dei Popoli Fondatori e dei Cittadini Legislatori

Dichiarazione Finale

Il presente atto costituzionale, fondato sul diritto all’autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens erga omnes, in attuazione del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale, costituisce il quadro giuridico e politico per la costruzione di un futuro di pace, giustizia, libertà e prosperità per tutti i Popoli della Terra nella dimensione digitale.

I Cittadini Legislatori del Popolo Digitale si impegnano a rispettarlo, a difenderlo e a realizzarlo, nella consapevolezza che l’unità della famiglia umana, la solidarietà tra i popoli e la partecipazione democratica sono la via maestra per affrontare le sfide del nostro tempo e per costruire un mondo digitale degno dell’essere umano.

Viva il Popolo Digitale del SIPSE! Viva la dignità umana universale! Viva la pace e la cooperazione tra i popoli! Viva l’autodeterminazione digitale come norma di jus cogens erga omnes!

Documento redatto in conformità con il diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto all’autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens erga omnes, e con i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale e degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e di cooperazione.

Adottato e sottoscritto digitalmente il 6 luglio 2026

Franco Paluan
Segretariato Tecnico SIPSE
Sede Operativa: Venezia – Ginevra
Data: 6 luglio 2026

Sigillo Ufficiale del SIPSE

Registrato File: COSTITUZIONE DEL POPOLO DIGITALE
Data: 15/07/2026 10:52:40
Importo: 0.01 ZECCHINO
TX: Guardala con l’explorer
Fee: 0.05 ZECCHINO
SHA256: d8092b6e647852de9085798f0999942dc07c86a954ba227af5fc3e1b9d0be3ff

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