
Atto Ufficiale di Trasmissione
Trattato Internazionale Istitutivo della
Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
International Court for the Self-Determination of Peoples
Documento destinato alla trasmissione al Segretariato delle Nazioni Unite
United Nations Office of Legal Affairs – Treaty Section
Data: 20 settembre 2026
I. Oggetto
Con il presente atto viene trasmesso al Segretariato delle Nazioni Unite – Office of Legal Affairs – Treaty Section il complesso documentale relativo al progetto di Trattato internazionale istitutivo della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P.), unitamente ai relativi strumenti statutari, regolamentari e complementari.
La trasmissione è effettuata al fine di sottoporre l’intero strumento all’esame tecnico-giuridico e procedurale della competente struttura delle Nazioni Unite, affinché venga individuata la procedura eventualmente applicabile in materia di:
- registrazione;
- pubblicazione;
- filing and recording;
- deposito, qualora ricorrano i relativi presupposti;
- conservazione documentale;
- attribuzione dell’eventuale numero di registrazione o di recording;
- pubblicazione nella United Nations Treaty Series (UNTS), ove prevista e applicabile;
- ogni altra formalità che il Segretariato ritenga pertinente.
La presente formulazione non presuppone né anticipa una determinazione del Segretariato delle Nazioni Unite circa la qualificazione giuridica dell’atto, lo status delle parti o l’applicabilità di una specifica procedura.
II. Identificazione dell’Istituzione
Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
- Denominazione italiana
- Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
- Acronimo
- C.I.A.P.
- Denominazione internazionale
- International Court for the Self-Determination of Peoples
- Natura progettuale
- Istituzione giudiziaria internazionale proposta mediante trattato multilaterale
- Ambito materiale
- Autodeterminazione dei Popoli, diritti collettivi, controversie relative all’esercizio dell’autodeterminazione, tutela dei diritti fondamentali connessi all’autodeterminazione e tutela degli interessi delle generazioni future, secondo quanto previsto dagli strumenti costitutivi della Corte.
- Sede giuridica proposta
- Venezia, Italia
- Sede operativa
- Ginevra, Svizzera
- Lingue
- Secondo quanto stabilito dal Trattato, dallo Statuto e dal Regolamento della Corte. Italiano e Inglese.
III. Riferimento Istituzionale e Documentale SIPSE
Il progetto CIAP è altresì presentato e descritto attraverso il portale istituzionale del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica – SIPSE, che costituisce una fonte pubblica di riferimento per la documentazione, la presentazione istituzionale e la consultazione del progetto.
La pagina istituzionale di riferimento è:
International Court for the Self-Determination of Peoples – C.I.A.P.
Essa costituisce un riferimento documentale pubblico complementare al fascicolo del Trattato.
Il riferimento web non sostituisce:
- il testo autentico del Trattato;
- lo Statuto;
- gli eventuali Protocolli;
- il Regolamento della Corte;
- gli strumenti di firma;
- gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione;
- le dichiarazioni eventualmente formulate dalle parti;
- le copie certificate;
- le traduzioni ufficiali;
- le certificazioni di autenticità.
La pagina web deve pertanto essere considerata strumento di pubblicità e accessibilità documentale, mentre il testo depositato o trasmesso formalmente costituisce il documento giuridico di riferimento.
IV. Descrizione della C.I.A.P.
La Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P.) è proposta quale istituzione giudiziaria internazionale specializzata nelle controversie e nelle questioni concernenti il diritto dei Popoli all’autodeterminazione.
Il progetto è strutturato secondo un modello giudiziario internazionale comprendente, secondo gli strumenti costitutivi:
- organo giudicante;
- Presidenza;
- sezioni giudiziarie;
- Procura;
- organi di impugnazione;
- Cancelleria;
- procedure cautelari;
- disciplina delle prove;
- norme procedurali;
- cooperazione giudiziaria internazionale;
- esecuzione delle decisioni;
- garanzie di indipendenza dei giudici;
- disciplina delle immunità e delle prerogative istituzionali;
- tutela delle generazioni future;
- strumenti di cooperazione digitale e documentale.
La Corte è concepita come istituzione destinata a operare nel rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, nei limiti e secondo le competenze che saranno eventualmente riconosciute dalle parti contraenti.
V. Finalità dell’Istituzione
Il Trattato istitutivo della C.I.A.P. persegue, secondo il proprio testo costitutivo, le seguenti finalità:
1. Autodeterminazione dei Popoli
Assicurare un quadro giudiziario internazionale per l’esame delle controversie concernenti l’esercizio del diritto dei Popoli all’autodeterminazione.
2. Risoluzione pacifica delle controversie
Favorire la composizione giudiziaria e pacifica delle controversie mediante procedure indipendenti e imparziali.
3. Protezione dei diritti
Assicurare la tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi direttamente collegati all’autodeterminazione.
4. Generazioni future
Integrare, secondo il relativo Protocollo, la considerazione degli interessi delle generazioni future nei procedimenti e nelle decisioni sottoposte alla Corte.
5. Cooperazione internazionale
Sviluppare forme di cooperazione con le istituzioni giudiziarie e internazionali esistenti, nei limiti consentiti dai rispettivi strumenti giuridici.
VI. Cooperazione con le Istituzioni Giudiziarie Internazionali
Il progetto CIAP prevede forme di cooperazione istituzionale con gli organismi internazionali competenti, tra cui, secondo le rispettive competenze e basi giuridiche:
- International Court of Justice – ICJ;
- International Criminal Court – ICC;
- International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS;
- European Court of Human Rights – ECtHR;
- Court of Justice of the European Union – CJEU.
Tale previsione deve essere interpretata come proposta di cooperazione istituzionale e non come esistenza di accordi già conclusi con tali istituzioni, salvo specifica documentazione allegata al fascicolo.
VII. Struttura del Trattato
Il fascicolo sottoposto all’esame comprende, secondo la struttura del progetto:
A. Trattato istitutivo
Atto internazionale costitutivo della Corte.
B. Statuto della C.I.A.P.
Strumento disciplinante:
- composizione della Corte;
- giudici;
- requisiti;
- nomina;
- durata del mandato;
- indipendenza;
- incompatibilità;
- immunità;
- Presidenza;
- sezioni;
- Procura;
- Cancelleria;
- competenza;
- procedimenti;
- decisioni;
- impugnazioni;
- esecuzione.
C. Regolamento della Corte
Norme procedurali e organizzative per il funzionamento quotidiano dell’istituzione.
D. Protocollo sulle Generazioni Future
Strumento complementare destinato alla disciplina della considerazione degli interessi delle generazioni future.
E. Protocollo o accordo di cooperazione internazionale
Strumento destinato a disciplinare eventuali rapporti di cooperazione con altre istituzioni internazionali.
F. Codice Etico
Norme relative all’integrità, indipendenza, imparzialità e comportamento dei componenti degli organi della Corte.
G. Carta Digitale
Norme relative alla Cancelleria digitale, alla documentazione elettronica, alla sicurezza, all’integrità dei documenti e alla gestione digitale dei procedimenti.
VIII. Garanzie Giudiziarie
Il sistema giudiziario previsto dal progetto CIAP è fondato, secondo il proprio Statuto, sui principi di:
- indipendenza;
- imparzialità;
- contraddittorio;
- diritto di difesa;
- pubblicità degli atti, nei limiti previsti dalla legge;
- integrità della prova;
- motivazione delle decisioni;
- diritto di impugnazione;
- tutela cautelare;
- rispetto dei termini processuali;
- protezione dei soggetti vulnerabili;
- indipendenza della funzione giudiziaria.
IX. Procedura Cautelare
Il progetto prevede una procedura cautelare articolata in termini temporali differenziati, comprensivi di procedure urgenti nelle ipotesi previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Il sistema contempla, secondo la disciplina statutaria, procedure con particolare riferimento a:
24 ore – 48 ore – 72 ore
per la trattazione delle richieste urgenti nei casi e secondo le condizioni stabilite dagli strumenti costitutivi.
La previsione di tali termini deve essere intesa come disciplina interna proposta per il procedimento CIAP e non come modifica delle procedure previste da altri tribunali o organizzazioni internazionali.
X. Competenza
La competenza della C.I.A.P. deriva esclusivamente dagli strumenti giuridici che la istituiscono e dagli eventuali atti con i quali le parti ne riconoscano la giurisdizione.
Pertanto, il presente documento non pretende di attribuire unilateralmente alla Corte competenza nei confronti di Stati, organizzazioni internazionali o altri soggetti che non abbiano accettato tale competenza secondo le forme giuridiche applicabili.
XI. Sede
Il progetto prevede:
Sede Giuridica
Venezia — quale sede istituzionale e giuridica della Corte.
Sede Operativa
Ginevra — quale sede operativa internazionale.
La previsione delle sedi costituisce parte integrante del progetto istituzionale e sarà disciplinata dal Trattato e dagli strumenti complementari.
XII. Generazioni Future
Il progetto CIAP attribuisce particolare rilievo alla tutela degli interessi delle generazioni future.
A tal fine è previsto uno specifico Protocollo sulle Generazioni Future, destinato a disciplinare:
- considerazione degli effetti intergenerazionali;
- protezione degli interessi fondamentali delle generazioni future;
- valutazione degli effetti a lungo termine;
- partecipazione istituzionale secondo le modalità previste;
- conservazione delle risorse e dei beni comuni;
- responsabilità intergenerazionale.
XIII. Cancelleria Digitale
Il progetto prevede una Cancelleria digitale destinata alla gestione documentale e processuale.
La componente digitale può comprendere:
- registrazione elettronica degli atti;
- protocollazione;
- autenticazione;
- conservazione digitale;
- gestione dei fascicoli;
- registrazione delle decisioni;
- sistemi di verifica dell’integrità documentale;
- accesso pubblico agli atti pubblicabili;
- sistemi di sicurezza informatica.
Ogni soluzione tecnologica dovrà essere subordinata ai principi di:
- sicurezza;
- riservatezza;
- integrità;
- autenticità;
- tracciabilità;
- protezione dei dati;
- continuità operativa.
XIV. Base Giuridica della Trasmissione
La presente trasmissione richiama l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e il relativo Regolamento dell’Assemblea Generale concernente la registrazione e pubblicazione dei trattati e degli accordi internazionali.
L’articolo 102, paragrafo 1, stabilisce il principio della registrazione presso il Segretariato dei trattati e degli accordi internazionali conclusi da uno o più Membri delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore della Carta.
Il Regolamento stabilisce inoltre che, in via generale, la registrazione non avviene fino a quando il trattato o accordo non sia entrato in vigore tra almeno due delle parti, salva la disciplina relativa all’applicazione provvisoria.
XV. Natura della Presente Richiesta
Alla luce della disciplina ONU applicabile, la presente comunicazione deve essere qualificata come:
RICHIESTA FORMALE DI ESAME
e non come dichiarazione unilaterale di avvenuta registrazione.
Si chiede pertanto al Segretariato di determinare:
- se lo strumento rientri nell’ambito dell’articolo 102;
- se ricorrano i presupposti per la registrazione;
- se la registrazione possa essere effettuata successivamente all’entrata in vigore;
- se sia applicabile una procedura di filing and recording;
- se sia necessaria ulteriore documentazione;
- quali requisiti di certificazione debbano essere soddisfatti;
- quali lingue autentiche debbano essere depositate o trasmesse;
- quali traduzioni siano necessarie;
- quale autorità debba effettuare formalmente la trasmissione;
- quale eventuale numero di registrazione o recording possa essere attribuito.
Il Segretariato potrà pertanto determinare autonomamente la procedura giuridica e amministrativa applicabile.
XVI. Certificazione del Testo
Il fascicolo trasmesso dovrà comprendere, ove richiesto:
- copia certificata del Trattato;
- testo completo dello Statuto;
- allegati integrali;
- protocolli;
- regolamenti;
- dichiarazione di autenticità;
- indicazione delle lingue autentiche;
- eventuali traduzioni di cortesia;
- dati relativi alla conclusione;
- luogo e data di adozione;
- modalità di entrata in vigore;
- elenco delle parti;
- strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- eventuali riserve;
- eventuali dichiarazioni interpretative.
Il Regolamento ONU richiede, per le domande di registrazione, una copia certificata del testo e una dichiarazione attestante che essa costituisce una copia vera e completa; sono inoltre richiesti specifici dati identificativi dell’accordo.
XVII. Pubblicazione
In caso di registrazione o filing and recording secondo le procedure applicabili, si chiede che il testo sia trattato conformemente alle regole di pubblicazione della United Nations Treaty Series, qualora ne ricorrano i presupposti.
La UN Treaty Series raccoglie gli strumenti registrati oppure filed and recorded dal Segretariato dal 1945 e prevede numerazioni distinte per le due categorie.
La pubblicazione, tuttavia, dovrà essere effettuata secondo le determinazioni e le procedure proprie del Segretariato.
XVIII. Effetti Giuridici della Registrazione
La presente richiesta non attribuisce automaticamente alla C.I.A.P. uno status internazionale.
Parimenti, la richiesta non intende sostenere che la trasmissione al Segretariato costituisca:
- riconoscimento internazionale;
- riconoscimento statuale;
- riconoscimento automatico della personalità giuridica;
- riconoscimento automatico della giurisdizione;
- riconoscimento automatico delle parti;
- riconoscimento automatico delle sedi;
- costituzione automatica di un’organizzazione internazionale.
La stessa United Nations Treaty Collection precisa che la registrazione di uno strumento non comporta, di per sé, una valutazione del Segretariato sulla natura dello strumento o sullo status delle parti e non conferisce uno status che non esista già.
XIX. Documentazione Pubblica di Supporto
A supporto della conoscibilità pubblica del progetto viene indicata la pagina istituzionale SIPSE dedicata alla:
International Court for the Self-Determination of Peoples – C.I.A.P.
Tale pagina costituisce una fonte pubblica complementare per la descrizione istituzionale del progetto e per l’accessibilità della documentazione.
La fonte web deve essere considerata complementare al documento autentico trasmesso al Segretariato.
In caso di divergenza tra una pagina web e il testo autenticato del Trattato, prevale esclusivamente il testo giuridicamente autenticato secondo le forme applicabili.
XX. Elenco del Fascicolo da Trasmettere
Il fascicolo CIAP destinato alla valutazione internazionale è organizzato come segue:
- Trattato internazionale istitutivo della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
- Statuto della C.I.A.P.
- Regolamento della Corte
- Protocollo sulle Generazioni Future
- Strumento di cooperazione internazionale
- Codice Etico
- Carta Digitale
- Atto di adozione del Trattato
- Atto di approvazione da parte dell’organo competente
- Strumenti di firma
- Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ove esistenti
- Eventuali procure e full powers
- Elenco delle parti e delle autorità firmatarie
- Certificazione di autenticità del testo
- Testi nelle lingue autentiche
- Traduzioni di cortesia in inglese e francese, ove disponibili
- Protocollo di conservazione e integrità digitale
- Scheda istituzionale CIAP
- Riferimento pubblico alla documentazione SIPSE
- Version Register del complesso documentale
XXI. Version Register
| Campo | Dato |
|---|---|
| Istituzione | Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli |
| Acronimo | C.I.A.P. |
| Denominazione inglese | International Court for the Self-Determination of Peoples |
| Versione documento | 1.0 |
| Data | 20 settembre 2026 |
| Stato del documento | Versione per trasmissione/esame |
| Sede giuridica proposta | Venezia |
| Sede operativa proposta | Ginevra |
| Fonte istituzionale complementare | SIPSE – pagina pubblica CIAP |
| Procedura richiesta | Esame ai fini della registrazione/pubblicazione o altra procedura applicabile |
| Base normativa richiamata | Articolo 102 Carta ONU e relativo Regolamento |
XXII. Dichiarazione di Trasparenza
Il proponente dichiara che il presente fascicolo è predisposto con finalità di:
- trasparenza;
- pubblicità documentale;
- accessibilità;
- conservazione;
- sottoposizione all’esame delle competenti strutture internazionali;
- individuazione della procedura giuridica applicabile.
Il proponente riconosce che la determinazione definitiva circa la registrabilità, l’eventuale filing and recording, la pubblicazione e ogni altra formalità spetta alle competenti autorità secondo il diritto internazionale e le procedure delle Nazioni Unite.
XXIII. Richiesta Formale
Alla luce di quanto sopra, si richiede rispettosamente al:
United Nations Secretariat
Office of Legal Affairs
Treaty Section
di voler:
- ricevere la documentazione trasmessa;
- esaminarne la completezza formale;
- verificare la procedura eventualmente applicabile;
- comunicare eventuali integrazioni necessarie;
- determinare se ricorrano i presupposti per la registrazione ai sensi dell’articolo 102;
- determinare, ove applicabile, se ricorra una procedura alternativa di filing and recording;
- indicare gli eventuali requisiti relativi alle copie certificate;
- indicare gli eventuali requisiti relativi alle lingue autentiche e alle traduzioni;
- comunicare l’eventuale riferimento amministrativo assegnato alla pratica;
- procedere, ove giuridicamente e proceduralmente possibile, alle conseguenti formalità di registrazione e pubblicazione.
XXIV. Clausola di Salvaguardia
La presente trasmissione è effettuata senza pregiudizio per:
- la competenza del Segretariato delle Nazioni Unite;
- la valutazione giuridica dell’atto;
- la qualificazione internazionale delle parti;
- la determinazione circa l’esistenza dei presupposti di un trattato;
- la verifica dell’entrata in vigore;
- l’eventuale riconoscimento della giurisdizione della C.I.A.P.;
- ogni altra questione di diritto internazionale che possa essere esaminata dalle competenti autorità.
Nessuna disposizione del presente documento deve essere interpretata come anticipazione dell’esito della valutazione delle Nazioni Unite.
XXV. Formula Finale di Trasmissione
Con il massimo rispetto istituzionale, il presente fascicolo viene sottoposto al Segretariato delle Nazioni Unite – Office of Legal Affairs – Treaty Section, affinché la competente struttura possa procedere alle verifiche previste dalle proprie norme, regolamenti e prassi.
Si richiede altresì che eventuali osservazioni, richieste di integrazione o indicazioni procedurali siano comunicate all’autorità trasmittente al fine di consentire il completamento della documentazione secondo le prescrizioni applicabili.
Per il Fascicolo della
Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
C.I.A.P.
International Court for the Self-Determination of Peoples
Firma dell’Autorità Trasmittente
Franco Paluan
Segretario Generale dell’Assemblea Generale dei Popoli
SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica
Luogo: Venezia – Ginevra · Data: 20 settembre 2026
Certificazione
Il sottoscritto certifica, per quanto di propria competenza, che la documentazione allegata alla presente trasmissione corrisponde alla versione ufficiale del fascicolo CIAP destinata alla sottoposizione alle competenti autorità internazionali.
S.E. Marina Piccinato
Presidente Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli – CIAP
Data: 20 settembre 2026
Firme e Ratifica
Franco Paluan
Head of the Savi – Venetian State in Self-Determination
Responsabile delle funzioni legali e tecniche di SIPSE
S.E. Paolo Albertin
Presidente del Popolo Italiano Autodeterminato
Rappresentante Speciale dei Popoli d’Europa aderenti a SIPSE
S.E. Irene Barban
Presidente dello Stato Veneto
Per il Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione)
Email: presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org
Contatti Istituzionali
Indirizzi E-Mail
- Ambasciata: ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org
- Procura Generale: procuragenerale@statovenetoinautodeterminazione.org
- Comitato Liberazione Nazionale Italiano: comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
- Stato Veneto in Autodeterminazione: statovenetoinautodeterminazione@pec.it
- Confederazione Stati Uniti d’Europa: confederazionestatiunitideuropa@pec.it
- Cancelleria: cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org
- Ufficio Protocollo: ufficioprotocollo@statovenetoinautodeterminazione.org
- Segreteria Generale: segreteriagenérale@statovenetoinautodeterminazione.org
- Corte Internazionale: corteinternazionaleaut.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
Siti Istituzionali
- SIPSE: https://sipsesovereign.org/
- Stato Veneto in Autodeterminazione: https://statovenetoinautodeterminazione.org/
- Comitato Liberazione Nazionale Italiano: https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/
Documentazione di Riferimento
- United Nations Treaty Collection – Registration and Publication of Treaties and International Agreements
- United Nations Charter – Article 102
- United Nations Office of Legal Affairs – Treaty Section
- United Nations Treaty Series (UNTS)
- SIPSE – International Court for the Self-Determination of Peoples – C.I.A.P.
Sito: www.sipsesovereign.org · Email: organizzazione.vt@gmail.com
