
SULLA DIGNITÀ UMANA, LA SOVRANITÀ DEI POPOLI, LA PARTECIPAZIONE DIGITALE E LA COOPERAZIONE UNIVERSALE. VERSIONE COSTITUENTE AMPLIATA – ESPANSIONE PUNTO PER PUNTO.
TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE
SULLA DIGNITÀ UMANA, LA SOVRANITÀ DEI POPOLI,
LA PARTECIPAZIONE DIGITALE E LA COOPERAZIONE UNIVERSALE
Versione Costituente Ampliata – 6 luglio 2026
Preambolo
Noi, Popoli della Terra,
CONSAPEVOLI dell’unità della famiglia umana e dell’interdipendenza di tutti i popoli e le nazioni in un mondo sempre più interconnesso;
RICONOSCENDO la dignità intrinseca di ogni persona umana come fondamento di ogni diritto, libertà e giustizia, nonché come limite invalicabile a ogni forma di potere, sia esso statale, economico o tecnologico;
AFFERMANDO che libertà, giustizia, pace, conoscenza e autodeterminazione costituiscono patrimonio comune dell’umanità e che tali valori non possono essere oggetto di appropriazione esclusiva, né di mercificazione, né di strumentalizzazione da parte di alcun soggetto, pubblico o privato;
CONSIDERANDO che l’evoluzione tecnologica e la rivoluzione digitale hanno creato uno spazio umano digitale universale che trascende i confini territoriali, generando una nuova dimensione della vita sociale, economica e politica che richiede un corrispondente quadro giuridico e istituzionale di rango universale;
RICONOSCENDO che l’accesso alla rete e la partecipazione digitale costituiscono ormai condizioni essenziali per l’esercizio dei diritti fondamentali, e che l’esclusione digitale rappresenta una nuova forma di emarginazione e disuguaglianza;
AFFERMANDO che nessun popolo può essere subordinato, sfruttato o escluso, né attraverso forme tradizionali di dominazione coloniale, né attraverso nuove forme di colonialismo tecnologico, di dipendenza algoritmica o di controllo dei dati;
RIAFFERMANDO i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché tutti gli strumenti internazionali che riconoscono il diritto all’autodeterminazione dei popoli come norma di jus cogens erga omnes;
RICONOSCENDO che la tecnologia deve servire l’essere umano e mai sostituirne la dignità, e che l’intelligenza artificiale, gli algoritmi e i sistemi automatizzati devono essere progettati, sviluppati e utilizzati nel rispetto della centralità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili;
CONSIDERANDO che la partecipazione democratica, la trasparenza e la responsabilità costituiscono principi irrinunciabili di ogni ordinamento che si fondi sulla sovranità popolare, e che tali principi devono essere estesi e adattati alla dimensione digitale;
AFFERMANDO che il presente Trattato–Costituzione si fonda sul diritto all’autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens del diritto internazionale, come riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia, nonché quale diritto avente carattere erga omnes;
DICHIARANDO che i principi e le disposizioni del presente Trattato prevalgono su qualsiasi atto, regolamento, prassi o contratto che sia con essi incompatibile, in virtù del loro fondamento su norme imperative del diritto internazionale generale;
ISTITUIAMO il presente Trattato–Costituzione Universale come quadro giuridico e politico vincolante per tutti gli aderenti, aperto all’adesione di tutti i popoli, le nazioni, le comunità e le persone che ne riconoscano i principi e si impegnino a realizzarli.
SIPSE Istituzione dei Popoli
Sede Istituzionale: Venezia – Palazzo Ducale
Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org
Titolo I – Principi Fondamentali
Articolo 1 – Dignità umana universale
- Ogni essere umano nasce libero e uguale in dignità e diritti. Tale dignità è inalienabile, imprescrittibile e costituisce il fondamento di ogni ordinamento giuridico, politico e sociale.
- Nessuna persona può essere privata della propria dignità per ragioni di nazionalità, etnia, lingua, religione, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, opinione, condizione economica, stato digitale o identità culturale.
- La dignità umana universale implica il diritto di ogni persona al pieno sviluppo della propria personalità e il diritto di partecipare attivamente alla vita della comunità.
- La dignità umana costituisce il limite invalicabile a ogni potere pubblico e privato, nonché a ogni forma di tecnologia, algoritmo o sistema artificiale.
- La dignità umana è garantita anche nei confronti dei soggetti privati, delle imprese e delle organizzazioni di qualsiasi natura.
Articolo 2 – Popolo Mondiale Digitale
- È istituito il Popolo Mondiale Digitale quale comunità civica universale fondata sull’adesione volontaria.
- Il Popolo Mondiale Digitale non sostituisce gli Stati o le nazioni, ma integra i meccanismi di cooperazione tra i popoli.
- L’appartenenza al Popolo Mondiale Digitale non annulla le cittadinanze nazionali esistenti, ma si aggiunge ad esse.
- Il Popolo Mondiale Digitale è organizzato secondo i principi di universalità, volontarietà, uguaglianza, partecipazione, trasparenza e responsabilità.
- Il Popolo Mondiale Digitale ha personalità giuridica di diritto internazionale.
- Agisce in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto all’autodeterminazione quale norma di jus cogens erga omnes.
Articolo 3 – Cittadino Legislatore Digitale
- È istituita la figura del Cittadino Legislatore Digitale.
- Ogni aderente possiede il diritto di proporre iniziative legislative, partecipare a consultazioni, votare digitalmente, accedere alle informazioni pubbliche e partecipare alla formazione delle politiche pubbliche.
- Nessuna discriminazione può limitare i diritti del Cittadino Legislatore Digitale.
- Il Cittadino Legislatore Digitale esercita i propri diritti in modo responsabile, nel rispetto dei principi del presente Trattato e del bene comune.
- La qualità di Cittadino Legislatore Digitale non è trasferibile né può essere sospesa o revocata se non per gravi violazioni e con pieno diritto di difesa.
Titolo II – Diritti Universali dei Popoli
Articolo 4 – Diritto all’autodeterminazione
- Tutti i popoli hanno diritto a determinare liberamente il proprio sviluppo nelle dimensioni politica, economica, culturale e sociale.
- Il diritto all’autodeterminazione è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limitazioni arbitrarie.
- Il diritto all’autodeterminazione si estende pienamente alla dimensione digitale.
- Nessuna potenza esterna può imporre la propria volontà a un popolo in violazione del diritto all’autodeterminazione.
- La comunità internazionale ha il dovere di rispettare e far rispettare il diritto all’autodeterminazione dei popoli, in quanto obbligo erga omnes.
Articolo 5 – Diritto all’esistenza culturale
- Ogni popolo possiede il diritto alla propria esistenza culturale.
- Tale diritto comprende la propria lingua, la propria memoria storica, le proprie tradizioni e il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale.
- La dimensione digitale del diritto all’esistenza culturale include l’uso della propria lingua nei servizi digitali e la preservazione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali.
Articolo 6 – Diritto alle risorse essenziali
- Ogni essere umano ha diritto ad accesso adeguato, equo e continuo alle risorse essenziali: acqua, cibo, energia, salute, istruzione, conoscenza e connettività digitale.
- Il diritto alle risorse essenziali ha carattere prioritario e prevale su qualsiasi interesse economico o commerciale.
Articolo 7 – Diritto all’identità digitale
- Ogni persona ha diritto alla propria identità digitale.
- Il diritto comprende: proprietà della propria identità digitale, protezione dei dati, portabilità e controllo del proprio profilo digitale.
- Nessuna persona può essere costretta a rinunciare al proprio diritto all’identità digitale come condizione per l’accesso a servizi o diritti.
- Sono vietate la sorveglianza di massa, il tracciamento sistematico e la profilazione algoritmica incompatibile con i diritti fondamentali.
Titolo III – Partecipazione Democratica e Trasparenza
Articolo 8 – Democrazia digitale diretta
Il Popolo Mondiale Digitale riconosce la democrazia digitale diretta come forma privilegiata di esercizio della sovranità popolare, realizzata attraverso iniziativa legislativa popolare, referendum digitali, consultazioni pubbliche, bilanci partecipativi e controllo democratico diffuso.
Articolo 9 – Referendum digitali
I referendum digitali devono garantire verificabilità, segretezza, sicurezza, trasparenza e accessibilità. Sono vietate pratiche di disinformazione, manipolazione e uso di bot o deepfake.
Articolo 10 – Trasparenza algoritmica
Ogni algoritmo o sistema automatizzato che produce effetti giuridici deve essere verificabile, spiegabile, controllabile e sottoposto a revisione indipendente. Sono vietati algoritmi discriminatori.
Titolo IV – Limiti del Potere
Articolo 11 – Divieto di colonialismo tecnologico
È vietata ogni forma di colonialismo tecnologico, comprese lo sfruttamento digitale, la manipolazione algoritmica, i monopoli tecnologici abusivi e la subordinazione tecnologica dei popoli.
Articolo 12 – Divieto di sorveglianza arbitraria
Nessuna persona può essere sottoposta a sorveglianza sistematica o di massa incompatibile con i diritti fondamentali. La sorveglianza è consentita solo in casi eccezionali, con autorizzazione giudiziaria e garanzie rafforzate.
Articolo 13 – Divieto di discriminazione algoritmica
I sistemi automatizzati non possono produrre discriminazioni arbitrarie, dirette o indirette. I soggetti che li utilizzano sono responsabili della prevenzione e correzione di eventuali discriminazioni.
Titolo V – Pace e Cooperazione Universale
Articolo 14 – Principio di pace
I Popoli aderenti si impegnano alla soluzione pacifica di tutte le controversie. La pace non è solo assenza di guerra, ma presenza di giustizia sociale, rispetto dei diritti umani e partecipazione democratica.
Articolo 15 – Cooperazione globale
Gli aderenti promuovono la cooperazione globale in ricerca scientifica, istruzione, salute pubblica, sviluppo sostenibile e tutela ambientale e climatica, fondata su eguaglianza sovrana, reciprocità e solidarietà.
Disposizioni Finali
Articolo 16 – Interpretazione
Il presente Trattato deve essere interpretato in conformità con i principi di dignità umana, diritti umani universali, cooperazione internazionale, pace e libertà. In caso di conflitto prevale il presente Trattato in quanto fondato su norme di jus cogens erga omnes.
Articolo 17 – Evoluzione costituzionale
Il Trattato costituisce un quadro costituzionale aperto. I principi fondamentali (dignità umana, autodeterminazione, diritti umani, democrazia digitale, divieto di discriminazione, pace e cooperazione) non possono essere oggetto di modifica che ne riduca la portata.
Articolo 18 – Adesione e Ratifica
Il Trattato è aperto all’adesione di Stati, organizzazioni internazionali, popoli, comunità e persone fisiche. L’adesione delle persone fisiche avviene mediante registrazione digitale volontaria.
Articolo 19 – Entrata in vigore
Il presente Trattato entra in vigore nel momento della sua adozione e proclamazione pubblica. È depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 102 della Carta ONU.
Articolo 20 – Disposizione transitoria e istitutiva
Il presente Trattato costituisce l’atto istitutivo del Popolo Mondiale Digitale. La Corte Internazionale per l’Autodeterminazione del SIPSE assume le funzioni di organo giurisdizionale del Popolo Mondiale Digitale.
Firme Costituenti
Il presente Trattato–Costituzione Universale è stato adottato e sottoscritto nella sua versione integrale dai Popoli Costituenti, riuniti in assemblea digitale sovrana, in data 6 luglio 2026.
Fatto a Venezia, il 6 luglio 2026
Firme dei Popoli d’Europa
I sottoscritti rappresentanti dei Popoli d’Europa, nella loro qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all’autodeterminazione quale norma di jus cogens erga omnes, aderiscono al presente Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale.
| # | Popolo | Territorio / Area | Firma | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanesi | Albania, Kosovo, Macedonia del Nord | ||
| 2 | Alsaziani | Alsazia (Francia) | ||
| 3 | Anglosassoni | Inghilterra (Regno Unito) | ||
| 4 | Arbëreshë | Italia meridionale | ||
| 5 | Armeni | Armenia, Nagorno-Karabakh | ||
| 6 | Austriaci | Austria | ||
| 7 | Baschi | Paesi Baschi (Spagna/Francia) | ||
| 8 | Bretoni | Bretagna (Francia) | ||
| 9 | Catalani | Catalogna (Spagna) | ||
| 10 | Corsi | Corsica (Francia) | ||
| 11 | Francesi | Francia | ||
| 12 | Friulani | Friuli (Italia) | ||
| 13 | Greci | Grecia | ||
| 14 | Irlandesi | Irlanda | ||
| 15 | Italiani | Italia | ||
| 16 | Occitani | Occitania | ||
| 17 | Sardi | Sardegna (Italia) | ||
| 18 | Scozzesi | Scozia (Regno Unito) | ||
| 19 | Siculi | Sicilia (Italia) | ||
| 20 | Veneti | Veneto (Italia) | ||
| … e tutti gli altri Popoli d’Europa elencati nell’allegato ufficiale | ||||
Dichiarazione dei Rappresentanti dei Popoli d’Europa
Noi, sottoscritti rappresentanti dei Popoli d’Europa, nella nostra qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all’autodeterminazione,
DICHIARIAMO che l’Europa appartiene ai suoi Popoli e non a un’organizzazione sui generis che si è indebitamente appropriata del nome “Unione Europea”;
AFFERMIAMO che il diritto all’autodeterminazione dei Popoli d’Europa, quale norma di jus cogens erga omnes, prevale su qualsiasi trattato non espressamente ratificato dai Popoli stessi;
ADERIAMO al presente Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale e alla Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE.
Fatto a Venezia, il 6 luglio 2026
Allegati al Trattato
- Regolamento Generale del Popolo Mondiale Digitale
- Protocollo sull’identità digitale e la protezione dei dati
- Protocollo sugli standard tecnici per il voto digitale e i referendum
- Protocollo sulla trasparenza algoritmica e la certificazione degli algoritmi
- Statuto della Camera Mondiale Digitale dei Popoli
- Accordo di cooperazione con il SIPSE
- Accordo di cooperazione con le Nazioni Unite
Dichiarazione Finale
Il presente Trattato–Costituzione, fondato sulla dignità umana, sull’autodeterminazione dei popoli (norma di jus cogens erga omnes), sulla democrazia digitale e sulla cooperazione universale, costituisce il quadro giuridico e politico per la costruzione di un futuro di pace, giustizia, libertà e prosperità per tutti i Popoli della Terra.
Viva il Popolo Mondiale Digitale!
Viva la dignità umana universale!
Viva la pace e la cooperazione tra i popoli!
VERSIONE COSTITUENTE AMPLIATA – ESPANSIONE PUNTO PER PUNTO
