ATTO POLITICO DI INDIRIZZO DEI 42 POPOLI

Atto Politico di Indirizzo dei 42 Popoli | Sintesi SIPSE
Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica e Digitale

Atto Politico di Indirizzo dei 42 Popoli

Sintesi dettagliata della Dichiarazione Programmatica del SIPSE — Atto Politico n. 2026/10-04/P
Adottato da: Assemblea dei Popoli d’Europa Luogo: Venezia — Ginevra Data: 26 ottobre 2026 Lingua autentica: italiano
In breve

Sintesi esecutiva

L’Atto Politico di Indirizzo dei 42 Popoli definisce i valori e le priorità programmatiche del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica e Digitale (SIPSE). Propone una cooperazione tra i Popoli orientata all’autodeterminazione, alla capacità di organizzare i propri sistemi economici, alla protezione dei diritti digitali e alla promozione di mercati più trasparenti, sicuri e responsabili.

Il documento individua come priorità la dignità del lavoro, la sicurezza dei prodotti, la tracciabilità delle filiere, la protezione dei dati personali, la trasparenza degli algoritmi commerciali, la sostenibilità ambientale e la partecipazione democratica. Prevede strumenti di cooperazione volontaria, standard tecnici interni, certificazioni, registri pubblici, procedure di reclamo e meccanismi di risoluzione delle controversie per le materie coperte dagli accordi applicabili.

Qualificazione essenziale: l’Atto si definisce espressamente una dichiarazione politica di indirizzo. Non ha valore normativo vincolante, non deroga al Trattato Quadro e Disciplinare Permanente SIPSE e non crea obblighi giuridici in capo a terzi. In caso di contrasto prevale il Trattato Quadro; restano ferme le norme imperative applicabili e i diritti inderogabili delle persone.
01

Autodeterminazione

Rafforzare la capacità dei Popoli di definire democraticamente le proprie priorità economiche e istituzionali.

02

Garanzie concrete

Promuovere sicurezza, tracciabilità, tutela del lavoro, protezione dei consumatori e rimedi effettivi.

03

Verificabilità

Rendere decisioni, sistemi digitali, rendiconti e procedure più trasparenti e controllabili.

Premesse

1. Preambolo e contesto

Il Preambolo richiama la Carta delle Nazioni Unite, la Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i Patti internazionali sui diritti umani del 1966 e la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in relazione al diritto all’autodeterminazione dei Popoli. Il testo interpreta tale diritto in senso ampio, collegandolo alle dimensioni politica, economica, monetaria, digitale, culturale, linguistica, ambientale, territoriale e tecnologica.

Il documento segnala inoltre criticità associate alla concentrazione dei mercati digitali, all’opacità degli algoritmi commerciali, alla dipendenza da infrastrutture private essenziali, alla frammentazione delle catene di approvvigionamento e alle asimmetrie informative. Sottolinea che le contestazioni verso gli operatori devono essere esaminate sulla base di elementi verificabili, rispettando il diritto di difesa e il giusto processo.

La risposta proposta è una cooperazione tra i Popoli fondata su uguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco, produzione reale, lavoro dignitoso, giustizia sociale, sostenibilità ambientale e tutela delle generazioni future.

Titolo I · Articoli 1–2

2. Natura, funzione e principi fondamentali

L’Atto è presentato come carta dei valori e indirizzo politico per le istituzioni del SIPSE. Il suo compito è orientare le scelte e l’azione del Sistema, senza sostituire il Trattato Quadro né attribuire unilateralmente obblighi a soggetti esterni.

Principi dichiarati

Autodeterminazione dei PopoliSovranità economicaSovranità monetariaSovranità digitaleDignità del lavoroSicurezza dei prodottiTracciabilitàProtezione dei datiTrasparenza algoritmicaGiustizia economicaSostenibilitàNon discriminazione

Il quadro valoriale comprende anche la responsabilità d’impresa, l’integrità delle filiere, la verificabilità democratica, la tutela delle risorse comuni, la cooperazione leale, la buona fede e la proporzionalità delle misure.

Titolo II · Articoli 3–4

3. Visione e missione del SIPSE

Il SIPSE viene descritto come spazio di cooperazione economica e digitale per i Popoli che intendono sviluppare strumenti condivisi per gestire flussi economici, monetari, finanziari e digitali. L’Atto precisa che il Sistema non intende sostituirsi agli Stati, all’Unione europea o alle organizzazioni internazionali, né interferire con i sistemi monetari nazionali o arrogarsi competenze appartenenti ad altri ordinamenti.

Obiettivi programmatici

  • Rafforzare la capacità dei Popoli di organizzare democraticamente i propri sistemi economici.
  • Tutelare lavoratori, consumatori, imprese conformi e comunità interessate dalle attività economiche.
  • Promuovere la sicurezza dei prodotti, la tracciabilità delle filiere e la concorrenza leale.
  • Sviluppare standard interoperabili per unità monetarie, pagamenti, identità digitale e registri.
  • Prevenire frodi, manipolazioni, pratiche ingannevoli e abusi di posizione.
  • Favorire cooperazione monetaria, finanziaria, commerciale, tecnologica e ambientale su base volontaria.
  • Sostenere la transizione ecologica, la resilienza climatica, il patrimonio culturale e le conoscenze tradizionali.
  • Promuovere l’inclusione finanziaria e l’alfabetizzazione digitale e finanziaria dei cittadini.
Titolo III · Articoli 5–7

4. Operatori economici globali: trasparenza e responsabilità

Il documento invita società, piattaforme e operatori economici che desiderano offrire beni, servizi o infrastrutture nel perimetro economico degli aderenti a sottoscrivere un Protocollo di Mutuo Riconoscimento. L’adesione è descritta come volontaria: il rifiuto non produce automaticamente sanzioni o interdizioni in altri mercati, ma può impedire l’accesso ai servizi SIPSE che legittimamente richiedono l’adesione.

Standard di condotta richiesti agli aderenti

  • Informazioni commerciali chiare e verificabili e trasparenza su prezzi e condizioni.
  • Tracciabilità delle filiere e misure adeguate per la sicurezza dei prodotti.
  • Rispetto degli obblighi applicabili in materia di lavoro, diritti dei consumatori e dati personali.
  • Trasparenza sugli algoritmi commerciali e verificabilità delle decisioni automatizzate.
  • Procedure di segnalazione e contestazione che garantiscano contraddittorio, motivazione, proporzionalità e riesame.

Il SIPSE promuove una Certificazione di Conformità alle Norme Jus Cogens (CCJC), descritta come volontaria, rinnovabile e revocabile in caso di violazioni accertate. Secondo il documento, la certificazione può essere associata a priorità nelle procedure del Sistema, riduzione di commissioni, eventuale accesso a credito agevolato secondo le condizioni applicabili e inserimento nel Registro Pubblico degli Operatori. Nessuna segnalazione o sanzione precedente costituisce, da sola, prova automatica di colpevolezza di un diverso operatore.

Titolo IV · Articoli 8–10

5. Giustizia, controversie e misure correttive

L’Atto promuove la risoluzione delle controversie attraverso i fori indicati dal Sistema — Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli, Tribunale Arbitrale dei Popoli e TAPD — per le materie e nei limiti coperti dal titolo giuridico applicabile. L’accettazione di tali sedi non è presentata come rinuncia generale alla tutela davanti ai giudici statali o sovranazionali per le materie non comprese nell’accordo.

StrumentoFunzione prevista dall’Atto
Risoluzione delle controversieFavorire procedure di composizione o decisione per le materie rientranti negli accordi applicabili, rispettando i rimedi inderogabili.
Misure graduatePrevedere ammonimenti, richieste di adeguamento, sospensione di servizi, revoca di certificazioni interne o esclusione dal perimetro SIPSE.
Garanzie proceduraliAssicurare motivazione, proporzionalità, possibilità di impugnazione e riesame secondo le procedure del Trattato Quadro.
Giustizia riparativaPromuovere riparazioni e compensazioni sulla base di un titolo giuridico, criteri trasparenti e procedure di quantificazione.
FREPPrevedere un Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli, destinato ad assistenza, prestiti d’emergenza a tasso zero e sovvenzioni secondo le regole applicabili.

Il FREP è descritto come alimentato da una trattenuta dello 0,5% sulle transazioni in DSPP, contributi volontari e sanzioni interne ove legittimamente previste. L’Atto esclude misure coercitive su beni, conti o sistemi di terzi in assenza di un valido titolo giuridico.

Titolo V · Articoli 11–12

6. Sovranità monetaria e unità di conto

Il documento sostiene il diritto dei Popoli di sviluppare e gestire proprie unità monetarie e contabili attraverso standard interni denominati P-ISO 4217. Specifica in modo espresso che questi codici sono standard interni del SIPSE, non codici ufficiali ISO 4217; non costituiscono automaticamente moneta legale, valuta estera o moneta elettronica ai sensi della normativa applicabile, salvo diversa qualificazione da parte delle autorità competenti.

Trasparenza degli emittenti

  • Pubblicazione del regolamento monetario.
  • Rendicontazione periodica e informativa sulle modalità di rimborso.
  • Divieto di promettere rendimenti, garanzie o convertibilità non dimostrati.
  • Rispetto della normativa applicabile e chiarezza dei rischi e delle condizioni operative.

Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)

Il DSPP è definito nell’Atto come unità convenzionale interna di conto basata sul seguente paniere di riferimento:

Componente del panierePeso indicato
ZEC30%
LIS30%
P-QRNP20%
Altre unità dei Popoli20%

L’Atto precisa che il DSPP non è lo Special Drawing Right del Fondo monetario internazionale. L’uso del DSPP per prestiti, riserve, pagamenti o regolamenti transfrontalieri richiede accordi specifici che disciplinino rischio di cambio, liquidazione, insolvenza, garanzie, contestazioni e conformità normativa.

Titolo V · Articoli 13–14 e Titolo VIII · Articolo 24

7. Sovranità digitale, infrastrutture e verifica democratica

La sovranità digitale viene collegata al controllo dell’identità digitale, alla protezione dei dati personali, alla trasparenza algoritmica, alla sicurezza delle infrastrutture critiche e all’accessibilità dei servizi essenziali. L’Atto promuove identità digitale autogestita (SSI), portabilità dei dati, neutralità tecnologica, interoperabilità e contrasto alla raccolta abusiva dei dati, alla sorveglianza di massa e alla discriminazione algoritmica.

Infrastrutture considerate essenziali

  • Sistemi di pagamento e compensazione.
  • Registri istituzionali e data center strategici.
  • Servizi di identità digitale e piattaforme d’interoperabilità.
  • Reti logistiche indispensabili, sistemi di voto e verifica.
  • Sistemi di gestione delle chiavi crittografiche.

Agli operatori responsabili sono richieste misure proporzionate di sicurezza, ridondanza, gestione delle vulnerabilità, continuità operativa e ripristino. Gli incidenti significativi devono essere notificati secondo le regole tecniche e la normativa applicabile.

Principio di verifica: «Non fidarti del sistema: verifica il sistema». Il SIPSE-IEMV è indicato come sistema per consultazioni, elezioni interne e referendum deliberativi, con crittografia omomorfica, firma digitale, crittografia a soglia, prove a conoscenza zero, registri distribuiti e audit tecnico indipendente. I risultati devono essere accompagnati da rapporti di audit; l’uso di una blockchain pubblica, da solo, non dimostra la correttezza di un’elezione.
Titolo VI · Articoli 15–18

8. Consumatori, lavoro, ambiente e comunità

8.1 Tutela dei consumatori

Il testo individua come priorità la sicurezza di beni e servizi, l’informazione commerciale corretta, la trasparenza dei prezzi e dei contratti, la protezione dei dati, l’accessibilità dei servizi essenziali e l’esistenza di procedure efficaci per reclami e riparazioni. I contratti rivolti ai consumatori dovrebbero indicare prezzo totale, caratteristiche essenziali, consegna, garanzie, diritto di recesso ove previsto e canali di assistenza. Sono contrastate le false promozioni, le recensioni manipolate e l’occultamento di costi rilevanti.

8.2 Dignità del lavoro

Gli operatori aderenti sono chiamati a rispettare gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza, retribuzione, condizioni di lavoro, libertà sindacale, divieto di lavoro forzato e tutela dei minori. Il documento promuove valutazioni dei rischi nelle filiere, tracciabilità proporzionata, audit indipendenti, canali protetti di segnalazione e protezione contro le ritorsioni. Le misure correttive dovrebbero privilegiare la cessazione dell’abuso, il risarcimento, la regolarizzazione e la prevenzione delle recidive.

8.3 Ambiente e risorse naturali

L’Atto promuove la gestione sostenibile delle risorse, la riduzione degli sprechi, la riparabilità dei prodotti e informazioni ambientali verificabili. Per i progetti con impatti significativi sulle risorse comuni prevede valutazioni d’impatto, mitigazione e partecipazione delle comunità. Richiama il Consenso Libero, Preventivo e Informato (FPIC) per le attività che incidono sui territori e sulle risorse dei Popoli e propone che almeno il 30% dei ricavi delle attività estrattive sia destinato a un fondo fiduciario locale per lo sviluppo sostenibile.

8.4 Patrimonio culturale e conoscenze tradizionali

Il SIPSE promuove la tutela del patrimonio culturale immateriale e delle conoscenze tradizionali, anche attraverso l’Ufficio dei Brevetti e del Patrimonio dei Popoli (UBPP). Il testo contrasta la biopirateria e l’appropriazione indebita delle conoscenze collettive, sostiene la restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti e richiede il coinvolgimento delle comunità nelle decisioni che incidono sul loro patrimonio.

Titolo VII · Articoli 19–21

9. Popoli aderenti: apertura, adesione e responsabilità

Il SIPSE è descritto come aperto a Popoli, nazioni, etnie, territori non autonomi, movimenti di liberazione nazionale e Stati sovrani che intendano aderire. Il numero dei Popoli aderenti è quello risultante dal Registro Ufficiale dei Popoli tenuto dall’OISP: il testo precisa che nessun numero può essere considerato acquisito al di fuori del Registro.

L’adesione avviene tramite il Modulo di Adesione Universale e le Carte dei Popoli, secondo le procedure del Trattato Quadro. Le candidature sono valutate sulla base di criteri pubblici, documentati e non discriminatori. L’adesione non determina automaticamente il riconoscimento della statualità, della sovranità territoriale o della personalità internazionale da parte di soggetti esterni.

Impegni dei Popoli aderenti

  • Rispettare il Trattato Quadro, il presente Atto e i principi comuni.
  • Cooperare lealmente e contribuire al funzionamento del Sistema secondo criteri equi e proporzionati.
  • Promuovere trasparenza, sicurezza, dignità del lavoro ed educazione economica e digitale.
  • Non usare strumenti monetari e finanziari per speculare o dominare altri Popoli.
  • Rispettare i diritti delle minoranze e delle comunità locali.
  • Partecipare ai processi decisionali e preservare il principio di reversibilità delle deleghe alle istituzioni comuni.
Titolo VIII · Articoli 22–24

10. Cooperazione internazionale, trasparenza e rendicontazione

Il documento propone la cooperazione con le Nazioni Unite, l’Unione europea, le istituzioni finanziarie internazionali e le organizzazioni regionali, nel rispetto delle rispettive competenze. Specifica che la trasmissione di un atto non equivale di per sé a riconoscimento o approvazione da parte dell’organismo destinatario e richiede che notifiche, depositi e riconoscimenti siano documentati con numero di protocollo, data e stato della procedura.

Pubblicazioni e registri previsti

  • Bilancio e rendiconto annuale sottoposti a verifica indipendente.
  • Relazione annuale su attività normativa, vigilanza, reclami, controversie e misure correttive.
  • Registro Pubblico degli Operatori.
  • Registro Ufficiale dei codici P-ISO 4217 interni al SIPSE.
  • Registro delle Risorse Naturali dei Popoli.

La trasparenza deve essere bilanciata con la protezione dei dati personali, la sicurezza delle infrastrutture e la riservatezza commerciale legittima. Gli amministratori sono tenuti a dichiarare i conflitti d’interesse e a non autorizzare operazioni a proprio vantaggio senza una procedura trasparente e una base giuridica valida.

Titolo IX · Articoli 25–27

11. Entrata in vigore, revisione e salvaguardia

Secondo l’Articolo 25, l’Atto entra in vigore dalla data della sua adozione da parte dell’Assemblea dei Popoli; è previsto che venga pubblicato nel Registro Ufficiale del SIPSE e sul portale istituzionale sipsesovereign.org, tradotto nelle lingue dei Popoli aderenti e mantenuto in italiano quale lingua autentica.

Le modifiche sono affidate all’Assemblea dei Popoli mediante deliberazione a maggioranza qualificata, con pubblicazione anticipata delle proposte e una relazione sulle conseguenze politiche e istituzionali. La clausola di salvaguardia precisa che l’Atto non costituisce rinuncia ai diritti e agli interessi legittimi dei Popoli aderenti, nei limiti del diritto applicabile.

Regole di prevalenza indicate dal documento: in caso di contrasto con il Trattato Quadro prevale il Trattato; in caso di contrasto con norme imperative del diritto internazionale o con diritti inderogabili delle persone, prevalgono tali norme e diritti.
Conclusione

Una carta programmatica per la cooperazione tra i Popoli

L’Atto Politico di Indirizzo dei 42 Popoli presenta il SIPSE come un quadro di cooperazione che unisce autodeterminazione, responsabilità economica, tutela dei diritti, sostenibilità e controllo democratico delle infrastrutture digitali. Il suo orientamento è promuovere mercati più verificabili e responsabili e rafforzare la collaborazione tra i Popoli attraverso regole pubbliche, strumenti interoperabili, procedure di tutela e rendicontazione.

Il documento reca la data di Venezia — Ginevra, 26 ottobre 2026, e indica quale sottoscrittore per l’Assemblea dei Popoli d’Europa il Presidente dell’Assemblea, S.E. Paolo Albertin, con campi dedicati alla firma, alla data di sottoscrizione e al numero di protocollo dell’atto di adozione.

Nota sulla natura del documento

Portata della presente sintesi

Questa pagina riassume i contenuti dell’Atto Politico di Indirizzo n. 2026/10-04/P e ne conserva l’impostazione programmatica. Non sostituisce il testo integrale, il Trattato Quadro SIPSE, i regolamenti attuativi o la verifica della normativa applicabile. Gli effetti giuridici di adesioni, certificazioni, unità di conto, procedure arbitrali e misure correttive dipendono dai relativi titoli, dagli accordi validamente conclusi e dalle norme applicabili.

ATTO POLITICO DI INDIRIZZO DEI 42 POPOLI · Atto n. 2026/10-04/P
Venezia — Ginevra · 26 ottobre 2026 · Lingua autentica: italiano
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