Specifiche per gli aventi diritto al voto

Specifiche per gli aventi diritto al voto

Consultazione dei Popoli dell’Organizzazione Sui Generis Unione Europea

Premessa

Il diritto di voto nella presente consultazione costituisce esercizio di un diritto fondamentale fondato sui seguenti pilastri giuridici:

  • il diritto all’autodeterminazione dei popoli;
  • la cittadinanza europea e la partecipazione alla vita democratica;
  • il principio del suffragio universale.

Articolo 1 — Fondamento giuridico

1.1 Autodeterminazione come jus cogens

Il diritto all’autodeterminazione costituisce, secondo il testo, norma imperativa del diritto internazionale con effetti erga omnes.

1.2 Cittadinanza europea

La cittadinanza dell’Unione attribuisce a ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione.

1.3 Suffragio universale

Il diritto di voto a suffragio universale ed eguale è richiamato dagli strumenti internazionali indicati nel documento.

Articolo 2 — Aventi diritto

2.1 Definizione

Sono aventi diritto al voto tutti i cittadini dell’Organizzazione Sui Generis Unione Europea, senza distinzione di Stato membro di residenza, nazionalità o altra condizione.

2.2 Condizioni

RequisitoDescrizione
Cittadinanza europeaEssere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea
Maggiore età18 anni, o l’età prevista per le elezioni europee
IdentitàDocumento o sistema di identificazione valido

2.3 Esclusione della residenza

La residenza non costituisce condizione per l’esercizio del diritto di voto. I cittadini residenti in qualsiasi Stato membro o Stato terzo hanno diritto di partecipazione, secondo il testo.

Articolo 3 — Diritto di voto come esercizio di sovranità

La consultazione è presentata come esercizio del diritto all’autodeterminazione del Popolo europeo.

  • opponibile erga omnes;
  • norma imperativa (jus cogens);
  • diritto fondamentale;
  • esigibile dai Popoli.

Il voto costituisce Democratic Evidence: prova documentale, verificabile e certificata della volontà popolare.

Articolo 4 — Giurisdizione dei Popoli e appartenenza al SIPSE

4.1 Riconoscimento della giurisdizione

La partecipazione alla consultazione comporta il riconoscimento della giurisdizione dei Popoli europei e mondiali, quale esercizio del diritto all’autodeterminazione.

4.2 Appartenenza al SIPSE

La partecipazione implica l’appartenenza al SIPSE, Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica.

4.3 Tutela internazionale

I votanti rientrano nella tutela internazionale prevista dal diritto all’autodeterminazione, dal Trattato SIPSE e dagli strumenti applicabili.

4.4 Dichiarazione del votante

Io, sottoscritto, riconosco che:

  • il Popolo europeo ha diritto all’autodeterminazione;
  • l’autodeterminazione è norma di jus cogens con effetti erga omnes;
  • la consultazione costituisce esercizio legittimo dell’autodeterminazione;
  • la mia partecipazione implica l’appartenenza al SIPSE;
  • riconosco la giurisdizione dei Popoli europei e mondiali;
  • accetto la tutela internazionale dichiarata nel documento;
  • il mio voto è libero, segreto e verificabile;
  • il risultato costituisce Democratic Evidence della volontà del Popolo europeo.

Articolo 5 — Conformità agli standard OCSE/CoE

La consultazione richiama gli standard e gli strumenti internazionali indicati nel testo originale, tra cui CM/Rec(2017)5 del Consiglio d’Europa, il Codice di Buona Pratica della Commissione di Venezia e l’Handbook OSCE/ODIHR per le New Voting Technologies.

RequisitoImplementazioneConformità
Suffragio universaleTutti i cittadini UE
Suffragio egualeOgni voto ha lo stesso peso
Suffragio liberoRevoting anti-coercizione
Voto segretoCifratura omomorfica
VerificabilitàBlockchain e audit
AccessibilitàInterfaccia inclusiva

Articolo 6 — Modalità di voto

  1. Autenticazione: SPID, CIE 3.0, eIDAS o DID SIPSE.
  2. Credenziale anonima: emissione di una Anonymous Voting Credential priva dei dati identificativi e del voto.
  3. Espressione del voto: utilizzo del Wallet SIPSE, cifratura locale e generazione di una Zero-Knowledge Proof.
  4. Registrazione: registrazione della transazione sulla blockchain Waves.
  5. Revoting: possibilità di modificare il voto; è valido l’ultimo voto espresso prima della chiusura.

Articolo 7 — Verificabilità

Non fidarti del sistema: verifica il sistema.

Ogni elettore può scaricare i dati dalla blockchain, verificare firme e commitment, ripetere autonomamente il conteggio, verificare la Proof of Correct Decryption e contestare eventuali anomalie.

La consultazione è sottoposta ad audit giuridico, tecnico, crittografico e civico.

Formula conclusiva

Il voto appartiene al Popolo europeo.

Il diritto di voto è fondato sull’autodeterminazione. La scelta rimane segreta, la procedura è verificabile e il risultato è certificato.

Ogni votante riconosce la giurisdizione dei Popoli europei e mondiali e dichiara di appartenere al SIPSE, secondo quanto previsto dal documento.

Approvazione e riferimenti istituzionali

Approvato in sessione congiunta dei Popoli Autodeterminati.

Venezia, Palazzo Ducale — 3 settembre 2026

SIPSE — Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

SIPSE-IEMV — Integrated Election Management & Verification

Le presenti Specifiche costituiscono parte integrante del Protocollo di Sovranità Tecnologica del SIPSE e del sistema SIPSE-IEMV.

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